di Piergiulio Cinelli, Notaio
In Infonews N° 1 – Gennaio 2020
Poche materie come quella delle scritture contabili di impresa sono state percepite, per lungo tempo, e sono ancora percepite, come materia distante dall’attivitĂ giuridica in senso stretto. Le ragioni di tale pregiudizio sono molteplici e affondano, per la maggior parte, nel fatto che le norme legate alla regolamentazione di tali scritture sembrano rispondere, a una prima lettura, a esigenze di carattere esclusivamente tecnico.
Rappresentazione della movimentazione economica e contabile legata allâimpresa e alla societĂ , la scrittura contabile costituisce al tempo stesso uno strumento di controllo interno ed esterno dellâattivitĂ dâimpresa e lâobbligatorietĂ della sua (regolare) tenuta risponde allâesigenza della verifica, formale e sostanziale, dello svolgimento e andamento dellâattivitĂ stessa.
Se questo è vero da un punto di vista strettamente sostanziale, la scrittura contabile vede potenziata la propria rilevanza nel momento in cui essa è tradotta in un atto ad alto contenuto processuale, attraverso la sua verifica e la sua estrazione dai libri contabili di cui essa fa parte, in particolar modo per le finalità previste dagli articoli 633 e seguenti cod. prov. civ. in sede di instaurazione di procedimento monitorio.
In tutto questo il notaio è chiamato a rispondere alle esigenze di carattere sostanziale (ma in particolar modo processuale) delle verifiche e delle produzioni di estratti e copie di scritture contabili che, nate come strumento univoco e leggibile, mostrano oggi nuove e rinnovate complessitĂ dovute anche alla evoluzione tecnologica e digitale. E la maggiore difficoltĂ sta proprio nel fatto che la ‘rivoluzione digitale’ dellâultimo ventennio, seppure mossa dalle citate esigenze di semplificazione e adeguamento del diritto positivo alle nuove richieste della informatizzazione, nuovamente lascia allâinterprete piĂš dubbi che certezze.
Scritture contabili e fatture elettroniche
Tralasciando lâesame specifico della normativa di diritto sostanziale di riferimento relativo alle scritture contabili e alle fatture, e se volessimo cercare il momento iniziale della deregolamentazione della disciplina del settore informatico, causata da un successivo eccesso e una disomogeneitĂ della produzione normativa, si potrebbe fare riferimento alla novella del 1994 (L. 8 agosto 1994, n. 489 in conversione del decreto legge 357/1994), normativa nata con lo scopo di accelerare la ripresa dell’economia e dell’occupazione, nonchĂŠ di ridurre gli adempimenti a carico del contribuente. Per lâeffetto di tale novella si è assistito anche alla modifica allâarticolo 2220 cod. civ., anche con previsione di regole sulla conservazione della contabilitĂ su supporto diverso da quello tradizionale.
In particolar modo, lâart. 7, comma 4ter, d.l. 357/1994 convertito in legge 489/1994 prevede espressamente che âa tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e’ considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.â
In sintesi, la regolare tenuta dei libri contabili su supporto informatico è comunque garantita anche in caso di mancata trascrizione (stampa) per lâesercizio contabile in relazione al quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni annuali.
Vale inoltre la pena ricordare che da tale data seguono, ulteriormente, le modifiche allâarticolo 2220 cod. civ., con lâinserimento di un terzo comma, che attualmente recita: âLe scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.â, nonchĂŠ lâintroduzione dellâarticolo 2215bis cod. civ. che prevede in particolare terzo comma che âgli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta allâanno, della marcatura temporale e della firma digitale dellâimprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.â ed al quarto comma che âi libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.â
Infine è di assoluta rilevanza lâentrata in vigore del d.lgs. 110/2010, emanato su delega contenuta allâarticolo 65 della legge 69/2009, e contente disposizioni in tema di atto pubblico informatico (e attivitĂ notarile informatica in generale), nonchĂŠ della direttiva 2014/55/UE in tema di fattura elettronica per le pubbliche amministrazioni e la successiva legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con introduzione della disciplina e del regime della fatturazione elettronica, con apposite regole tecniche in tema di emissione (concretizzata solo al momento del deposito presso lo SDI), lâestrazione delle fatture depositate, le ricevute allegate alle fatture depositate, la firma delle ricevute, nonchĂŠ lâemissione del decreto MEF 17 giugno 2014, in forza del quale i documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell’mmodificabilitĂ , dellâintegritĂ , dellâautenticitĂ e della leggibilitĂ e le modalitĂ di registrazione e conservazione delle scritture contabili.
Tipologia di scritture contabili
Le modalitĂ di formazione e tenuta delle scritture contabili consentono pertanto di verificare tre specifiche modalitĂ di conservazione:
- documento formato, tenuto e conservato in modalitĂ cartacea: la semplice esibizione del documento, che sia rispettoso delle previsioni del codice civile, consente la sua verifica e lâestrazione di copie ed estratti;
- documento formato e tenuto su supporto informatico, ma destinato alla conservazione cartacea della scrittura contabile, : in tale ipotesi la estrazione di certificati ed estratti sarĂ ammessa solo quando sia stata eseguita la stampa cartacea del file relativo al periodo prefissato dalle norme di riferimento, in presenza degli adempimenti e dei requisiti previsti per la rispettiva tipologia documentale obbligatoria, e della sua finale conservazione a norma di legge, ove esistente;
- documento formato, tenuto e conservato su solo supporto informatico: in tale ipotesi la estrazione di certificati ed estratti sarĂ ammessa solo a partire dal momento in cui il singolo file, relativo al periodo di imposta formato nelle modalitĂ previste dalla legge, venga sottoscritto con firma digitale e su esso venga ulteriormente apposta la marca temporale in regola con i requisiti previsti per la conservazione a norma, ove esistente.
Il requisito della conservazione della scrittura contabile, precedentemente previsto come elemento naturale e successivo alla formazione e compilazione della scrittura contabile, diviene oggi elemento di discrimine ed assolutamente caratterizzante la natura (e pertanto anche la stessa disciplina) della scrittura contabile stessa.
Conservazione che diventa pertanto un adempimento separato, successivo, consistente nella apposizione di elementi di carattere informatico (firma e marca) rimessa, di fatto, alla disponibilitĂ del soggetto individuato, secondo la legge, alla realizzazione di tale adempimento, ma in nessun caso verificabile in una fase precedente.
Eâ sufficientemente chiaro, alla luce della produzione normativa sul tema, che il notaio non possa piĂš affidarsi ad una formula univoca per accompagnare la propria indagine, quanto sia costretto a plasmare di volta in volta la dicitura di un accertamento che avviene, in ogni singolo caso, secondo diversi e articolati accertamenti.
Tipologie e modalitĂ di estratti e copie di scritture contabili e fatture
In base a quanto detto precedentemente, il notaio potrĂ effettuare copie ed estratti delle scritture contabili in base alla modalitĂ della loro tenuta e conservazione, e cosĂŹ in particolare:
- scritture contabili cartacee, vidimate: sarĂ consentita la predisposizione di estratti come prima della riforma del 2001 fino a quando vigeva lâobbligo di vidimazione e bollatura;
- scritture contabili cartacee, non vidimate: sarĂ consentita la predisposizione di estratti nei soli casi di libri tenuti secondo le modalitĂ previste dalle leggi tributarie (ad esempio registri IVA), mentre per gli altri registri sarĂ possibile la sola emissione di âcopie conformiâ
- scritture contabili digitali sottoposte a conservazione sostitutiva in formato digitale (siano esse giĂ formate digitalmente che successivamente convertite in formato digitale): sarĂ consentita la predisposizione di estratti previa la verifica dei requisiti dei documenti ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 (documento statico, esibito secondo le modalitĂ previste, memorizzato su supporto idoneo alla conservazione, contenente adeguati indici di ricerca) al quale siano apposti la sottoscrizione elettronica e la marcatura temporale dal conservatore;
- scritture contabili tenute e conservate in formato digitale adottando una conservazione sostitutiva di documento informatico avente un valore probatorio pari a quelle conservate su supporto cartaceo con vidimazione iniziale ai sensi dellâarticolo 2215-bis: per la realizzazione di un estratto sarĂ necessario verificare la numeratura del libro, lâindicazione dellâanno di imposta, la regolare tenuta della contabilitĂ , nonchĂŠ (da un punto di vista tecnico) il formato del documento (statico e non modificabile), la firma digitale del responsabile della conservazione, la marcatura temporale, il rispetto del termine annuale per lâapposizione di firma e marca, la regolare tenuta della contabilitĂ (ossia lâesistenza di un supporto di conservazione durevole, lâordine cronologico senza soluzione di continuitĂ e le funzioni di ricerca ed estrazione dati dallâarchivio).
In tutto il panorama sino ad ora evidenziato, un discorso a parte deve essere fatto per le fatture elettroniche di cui sia richiesta la copia autentica ai fini della esibizione nel procedimento monitorio.
La fattura elettronica è documento informatico trasmesso elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) fornito dalla Agenzia delle Entrate e recapitato direttamente tramite tale sistema al soggetto destinatario, con deposito autonomo nel cassetto fiscale del soggetto interessato.
La fattura è, di fatto, emessa, non al momento della sua creazione ma al momento della sua accettazione (e deposito) allâinterno del Sistema di Interscambio.
La copia autentica della fattura elettronica è pertanto possibile solo dopo estrazione di apposito duplicato dallo SDI, a nulla potendo valere il duplicato del file generato ed inviato da parte del fornitore della prestazione.
Nel momento in cui questo elaborato viene predisposto, non è possibile verificare, dallo SDI, una forma particolare di emissione del duplicato della fattura, neppure per fini giudiziari.
Ă invece possibile prelevare le ricevute relative alle modalitĂ di verifica dellâinvio e dei metadati dellâinvio stesso (momento dellâeffettiva consegna in base al numero dei tentativi), ma tali ricevute non sono fornite di firma elettronica al momento della loro estrazione, e consentono la verifica dellâidentificativo dellâoperazione solo attraverso una (astratta) verifica delle residue fatture elettroniche esistenti, in un dato momento, allâinterno dello SDI.
Ă tuttavia presente una apposita sezione allâinterno dello SDI per la richiesta di duplicati di fatture emesse per scopi giudiziari. Tale sezione risulta tuttavia essere ancora inattiva in quanto coinvolgerebbe le fatture per le quali sia stato anche richiesto il servizio di conservazione a norma alla Agenzia delle Entrate ma per le quali non è ancora possibile effettuare alcuna operazione.
Quanto alle fatture elettroniche, i cui duplicati sono forniti dallâAgenzia delle Entrate tramite il sistema di interscambio, è attualmente possibile pensare che:
- esse saranno inoltrate, cosĂŹ come prelevate, per gli scopi giudiziari direttamente attraverso le modalitĂ previste per la presentazione dei documenti nel processo telematico (lasciando al giudice la verifica degli elementi di validitĂ della fattura prodotta);
- il notaio potrĂ effettuare una copia (meglio, un duplicato) informatico di documento informatico, applicando allo stesso la dichiarazione della verifica della firma digitale in esso contenuta (qualora essa sia fornita secondo tale modalitĂ ) e degli ulteriori elementi desumibili dalle ricevute allegate alla fattura prodotta.
Il notaio potrĂ , ulteriormente, fornire una copia conforme di documento esibito della âcopia di cortesiaâ della fattura eventualmente prodotta dal richiedente, che in nessun modo potrĂ tuttavia soddisfare quanto richiesto dallâarticolo 634 cod. proc. civ. se non nella verifica della conformitĂ delle informazioni con quelle riportate nelle documentazioni contabili (ad esempio registri IVA) per i quali si sia giĂ provveduto ad opportuna estrazione.
Spunti di riflessione
Il tema degli estratti e delle copie delle scritture contabili rimane, in ogni caso, di centrale importanza, soprattutto se si considera il testo dellâarticolo 2711 del codice civile: âLa comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della societĂ , alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte. Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresĂŹ l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessaâ.
Lâesibizione dei libri in forma integrale è pertanto prevista solo per le tassative ipotesi previste dalla legge. In tutti gli altri casi lâestrazione dei libri e delle copie risponde non solamente ad una esigenza di semplificazione ai fini della soluzione della controversia, ma ad un altro e superiore interesse dellâimprenditore: la riservatezza del contenuto delle scritture contabili.
Alla luce di tale interesse, e comunque nel contesto normativo attuale, nonostante le sue evidenti criticitĂ , il notaio è chiamato a rispondere allâesigenza della tutela della riservatezza dello strumento di controllo interno dellâimprenditore (la scrittura contabile come strumento probatorio interno) e contestualmente al rispetto dellâesigenza di rilevanza esterna che tale scritture assume nel momento in cui di essa è prodotta la copia o lâestratto.
Il presente contributo non avrebbe visto la luce senza la fiducia, il supporto e la disponibilitĂ di: dottoressa Gea Arcella, notaio in Tavagnacco; dottor Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze; dottor Marco Stefani, commercialista in Firenze; ai quali vanno i miei piĂš profondi e sentiti ringraziamenti.