Fin dal Congresso Nazionale di Milano del 2015, il Notariato ha avvertito la necessità di realizzare approfondimenti scientifici che consentissero di elaborare proposte finalizzate ad individuare il perimetro operativo della funzione pubblica svolta dal Notaio a servizio delle persone affette da patologie che generano una situazione clinica definita “Locked-in in Syndrome” (ovvero una patologia che determina per chi ne è affetto di essere “rinchiuso dentro se stesso”), nella quale una persona che non è in grado autonomamente di muoversi, respirare, nutrirsi e parlare rimane pur sempre cosciente e vigile e quindi capace ed in grado di determinare la propria volontà all’esterno. Di esercitare cioè – al pari di ogni altro cittadino – la propria capacità giuridica e di agire.
In questi casi il notaio che ha l’obbligo di “prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto” ai sensi dell’articolo 27 della legge notarile, si trova nella delicatissima situazione di dovere in primis “indagare la volontà delle parti” a mente dell’articolo 47 della legge notarile e successivamente di ricevere l’atto “in presenza di testimoni quando la parte non possa leggere e scrivere” ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge.
Tutto quanto sopra con il limite rappresentato dall’articolo 28 in forza del quale il “notaio non può ricevere atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico” e con l’ulteriore e ancor più grave rischio che il suo ministero possa essere interpretato nel senso di violare l’articolo 643 del codice penale ovvero incorrere nel delitto di circonvenzione di incapace.
Le norme in materia di muti e sordomuti
La soluzione che era stata in passato prospettata era l’applicazione degli articoli 56 e 57 della legge notarile ovvero l’applicazione delle norme dettate in materia di muti e sordomuti che prevedono di ricorrere alla nomina di un interprete che conosca il “linguaggio dei segni e gesti”; ma, com’è di tutta evidenza, tale soluzione non è applicabile ai soggetti affetti da patologie “locked in”, non potendo gli stessi in alcun modo esprimersi con tale linguaggio.
Nell’ambito del perimetro giuridico appena descritto, la Commissione Studi Pubblicistici del Consiglio Nazionale del Notariato (coordinata dal collega Giuseppe Trapani e dallo scrivente) ha quindi approvato nel febbraio del 2023 lo studio numero 174-2022P (a firma della dottoressa Serena Metallo) al fine di superare l’applicabilità degli articoli 56 57 della legge notarile per i malati di sindrome laterale amiotrofica (SLA) e patologie affini, soggetti che oggi comunicano con l’esterno attraverso l’ausilio di puntatori oculari ovvero macchinari che trasmettono via audio e video quanto scritto sulla tastiera elettronica dal malato attraverso l’uso degli occhi.
Il Puntatore Oculare
Il PO è un sistema composto da due moduli funzionali che agiscono in modo integrato: il Modulo di Tracciamento oculare (TO) e quello applicativo di software. Il Modulo di TO è composto da una telecamera ad alta risoluzione, da uno o più LED (emettitori di luce IR prodotta a una lunghezza d’onda di 880 nanometri) e da un software in grado di elaborare i dati captati dalla telecamera per calcolare la posizione dello sguardo rispetto ad un oggetto o a una posizione sul display del computer. In sintesi: l’utilizzatore dirige lo sguardo verso il punto desiderato dello schermo ed una telecamera fissata ai bordi del monitor registra i movimenti dello sguardo leggendo il riflesso pupillare, il software opera una rielaborazione dei segnali oculari letti come scelte del puntatore del mouse; in tutti i sistemi si può selezionare la modalità d’emulazione del tasto di conferma (click) o attraverso una pausa (di durata personalizzabile) o con l’ammiccamento. Il Sistema di PO viene completato dallo stativo, sistema di montaggio regolabile, adattabile a letto/carrozzina a seconda delle esigenze del paziente.
Tali sistemi assicurano al malato di SLA, oltre a realizzare una comunicazione orale con il notaio e agli altri soggetti presenti, le funzioni di lettura e controllo di quanto scritto con il puntatore sul monitor e, a rigore, di poter verificare, mediante il proprio udito, la corrispondenza di quanto comunicato verbalmente con quanto scritto con il puntatore oculare – sempreché ci fossero dubbi circa l’affidabilità dello strumento utilizzato – controllo che appare insito nella lettura che un qualsiasi autore fa di un proprio testo scritto. Tali controlli garantiscono alla parte affetta da SLA, che goda di capacità giuridica e che sappia leggere e scrivere, di prevenire abusi a suo danno e di poter esercitare i suoi diritti senza la necessaria presenza di un interprete né di un ADS, potendo lo stesso soggetto poi confermare la conformità di quanto espresso dalla voce artificiale a quanto si voleva dichiarare. Tale modalità di comunicazione appare consentire al notaio di riferire perfettamente quanto ascoltato tramite il macchinario al soggetto che ha dato la validazione al messaggio espresso dal sintetizzatore.
Il concetto di “accomodamento ragionevole”
Lo Studio del notariato, attraverso l’analisi della Costituzione, della normativa nazionale e sovranazionale e della giurisprudenza ed alla luce della affidabilità tecnica dei puntatori oculari (che attualmente ha superato il 93%), ha dato concretezza al concetto di “accomodamento ragionevole” introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, che impegna gli Stati contraenti a promuovere, proteggere ed assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali (Art. 1) senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità (Art. 4), nel rispetto della dignità e dell’autonomia individuale e dell’indipendenza e dei principi della non discriminazione, della piena ed effettiva partecipazione ed inclusione all’interno della società (Art. 3), promuovendo la ricerca e lo sviluppo di attrezzature e nuove tecnologie di ausilio alle persone con disabilità (Art. 4).
Dopo aver approfondito la ratio degli articoli 56 e 57 della legge notarile, facendone una lettura critica, ne supera l’applicazione e conclude proponendo una soluzione evolutiva dei concetti analizzati ovvero che, per i soggetti affetti da patologie di “imprigionamento”, il diritto alla manifestazione della volontà non possa mai essere affievolito, neppure nel caso in cui esso venga esercitato con l’ausilio di uno strumento tecnico (puntatore oculare) appositamente testato in modo tale da assicurare la corretta espressione del contenuto del pensiero e la sua perfetta riferibilità al soggetto che lo ha espresso: in ossequio al disposto dell’Art.5 della Convenzione di New York infatti, gli Stati devono adottare tutti i provvedimenti appropriati per garantire che siano applicati accomodamenti ragionevoli alla legislazione esistente – anche attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa – per conseguire l’obiettivo della uguaglianza di fatto delle persone con disabilità.
Quindi, in ultima analisi, la possibilità di manifestare la propria volontà al notaio – al fine della stipula di un atto pubblico – in modo diretto, avvalendosi unicamente del puntatore oculare che diviene un mero strumento di comunicazione e di interazione tra essi, consentendo pertanto al soggetto di esercitare i propri diritti al pari di ogni altro cittadino.
Il sostegno delle Associazioni di settore e del Ministero di Giustizia
Le tesi del Notariato, unitamente ad una Relazione sulle caratteristiche tecniche del puntatore oculare predisposta dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism), sono state oggetto lo scorso anno di una interlocuzione con il Ministero di Giustizia, le cui conclusioni sono state presentate ad un Convegno intitolato “Il Notariato per il superamento delle barriere giuridiche”, tenutosi a Roma il 24 gennaio 2024, organizzato dal CNN e dalla Fondazione Italiana del Notariato, alla presenza del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e del Ministro della Giustizia Carlo Nordio e delle Associazioni di settore Aism, Aisla e Fish nel quale, oltre ad essere state presentate le conclusioni scientifiche dello studio citato, è stata realizzata la prova pratica della ricezione di un atto notarile mediante l’ausilio del puntatore oculare.
Il 18 aprile 2024 è giunta in Consiglio Nazionale la nota adesiva del ministero di Giustizia a firma del Direttore Generale Dottor Giovanni Mimmo, con la quale il Ministero ha condiviso le proposte del notariato in ordine al ricevibilità di un atto tramite puntatore oculare da parte di persone offerte da sindromi “locked in”, in linea con quanto sostenuto dal Notariato, nota ministeriale della quale è stata data comunicazione alle colleghe ed ai colleghi da parte del Presidente Giulio Biino con sua lettera del 19 aprile scorso.