Se vogliamo capire pienamente le potenzialitĂ e possibilitĂ di una interazione tra diritto e informatica occorre portare alla luce l’esigenza che il notaio (e in generale il giurista) ha tutti i giorni nella sua attivitĂ di comprendere ed interpretare i fatti della vita quotidiana (spesso di incerto significato); poi gli enunciati normativi, cosĂŹ come sono letti ed applicati nella prassi giudiziaria, amministrativa e notarile; infine, costruire insieme alle parti la lex contractus, adeguando le categorie tradizionali agli interessi dei cittadini, e non costringendo quelli nel letto di Procuste degli schemi concettuali ereditati dalla tradizione.
Se il diritto fosse come la geometria, fatta di assiomi e teoremi, o se consistesse semplicemente nella applicazione di una regola data, o nell’effettuazione di un calcolo, o nella riproduzione del giĂ deciso, il trasferimento di dati in un algoritmo sarebbe assai agevole. Ma se, come da tempo va condivisibilmente ripetendo Nicolò Lipari, il piĂš significativo indice di qualificazione della giuridicitĂ nel tempo presente consiste nel passaggio da uno ius positum ad uno ius costantemente in fieri e l’essenza dell’attivitĂ del giurista risiede nell’interpretazione, quindi nella valutazione di fatti e di enunciati normativi, la riduzione di questa attivitĂ ad un algoritmo capace di risolvere i problemi mi pare assai un tema piĂš complesso.
Il sintagma ‘intelligenza artificiale’ (AI) indica quei sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi, come i motori di ricerca o i sistemi per il riconoscimento vocale o facciale.
Intelligenza artificiale notarile
Quello che al momento mi pare realizzabile, sul terreno notarile, è un contratto che si muova interamente in ambito informatico, cosi che il notaio e le parti si muovano in una sorta di percorso vincolato in cui ad ogni passaggio siano chiamati a risolvere un problema o a fornire una qualificazione di un fatto. In un simile modello la macchina potrebbe essere chiamata non solo a svolgere la funzione di veloce e documentato ausiliario, cosĂŹ da semplificare il processo decisionale, ma anche di vigile osservatore delle decisioni e operazioni compiute nell’intera formazione del regolamento negoziale. In definitiva, la decisione negoziale robotica o automatizzata è un utile portato dell’evoluzione tecnologica, purchĂŠ appunto rimanga in un ruolo sostanzialmente servente e sostitutivo di operazioni umane meccaniche o ripetitive in quanto caratterizzate dalla non necessitĂ di valutazioni o di scelte in senso lato discrezionali: ciò che riconduce il robot che decide nel contratto al ruolo di esecutore di istruzioni le piĂš semplici possibili.
Tecnologia problem solving
Una interpretazione stabile della realtĂ socio-economica, fatta da un algoritmo, appare una aporia, una contraddizione in termini, poichĂŠ la realtà è mutevole per la sua stessa natura. Una aporia, probabilmente, basata sull’equivoco concettuale che consiste nel pensare che l’intelligenza artificiale sia intelligenza (comprensione, epistemologia) mentre è solo un meraviglioso sistema di problem solving (competenza, tecnologia). L’intelligenza pone i problemi, la tecnologia li risolve.
Al cospetto di sentieri ancora in parte sconosciuti (macchine capaci di ragionare e decidere) la saggezza induce a non ritirarsi per timore nÊ ad inoltrarsi alla cieca, bensÏ munirsi di una bussola (cioè una adeguata consapevolezza culturale della complessità dei problemi) per assumere il corretto orientamento ed iniziare ad esplorare.
La decisione negoziale robotica è un arduo e grave tema, non possiamo nasconderci, che il giurista affronta con timore e sospetto. E perciò è necessario interrogarsi insieme, ascoltare le voci piÚ diverse, e poi scegliere risolutamente e percorrere il cammino dettato dalla nostra convinzione.