Martedì, 12 Novembre 2024

Siamo diventati, ahimé, tutti esterofili! Mai come negli ultimi anni proliferano termini giuridici tratti direttamente dalla lingua anglosassone.
Eppure, la legge notarile, ci obbligherebbe ancora, (fino a prova contraria!), a scrivere gli atti in lingua italiana. Pertanto, se cerchiamo di capire il concetto che c’è “dietro” alle parole e alle facili definizioni anglofone, poi, il modo di tradurle nel nostro fonema, lo troviamo eccome! Dicevano i latini: Rem tenem, verba sequentur!

Il magico mondo delle Start Up 

Partiamo prima di tutto dal tracciare il perimetro dello sconfinato mondo del diritto nel quale ci muoviamo: parliamo di diritto delle società, in particolare di quella tipologia societaria denominata “Start Up Innovativa” (o “STI”). Non confondiamo, però, la Start Up Innovativa con la “Start Up”. Startup, come dice la parola stessa tradotta direttamente dall’inglese, significa letteralmente “avvio”: con questo termine ci si riferisce quindi all’avvio di un’attività imprenditoriale, qualunque essa sia e in qualunque forma essa sia esercitata: impresa individuale, società di persone o anche società di capitali.
Le start up innovative sono società di capitali (costituite anche in forma di cooperative) che per essere denominate tali devono possedere una serie di requisiti, tra cui, quello maggiormente qualificante è senz’altro rappresentato dal perseguire quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico e dal divieto di distribuzione degli utili per i primi cinque anni di vita, al fine di favorirne il solo reimpiego nell’attività produttiva e di ricerca. 
Non si tratta di un nuovo tipo societario ma di una particolare qualificazione attribuita a società di nuova costituzione (o costituite da 60 mesi al massimo) a cui è connesso un regime normativo agevolato sia sotto il profilo sostanziale, sia fiscale, sia giuslavoristico, sia concorsuale.

Caratteristiche delle Start Up innovative

La disciplina delle start up innovative si connota per una serie di deroghe alle norme codicistiche. Talune di esse (ad esempio in materia di riduzione del capitale per perdite, deroghe alla disciplina giuslavoristica, non sottoposizione al fallimento, bensì agli accordi di composizione della crisi da sovra-indebitamento, la non sottoposizione alla disciplina delle società di comodo etc etc) si applicano di default, senza, cioè, che sia inserita alcuna previsione statutaria in tal senso; altre, al contrario, necessitano di una espressa disciplina volontariamente inserita dalle parti nel proprio statuto (si pensi alla possibilità di emettere categorie oggettivate di quote, strumenti finanziari partecipativi, piani di incentivazione del personale e, last but not least, l’emissione di partecipazioni sociali a mezzo portali on line (crowdfunding). 

Veniamo finalmente al crowdfunding 

Detto in parole povere il crowdfunding descrive il fenomeno per il quale un gruppo di persone finanzia un progetto ideato da un altro gruppo di persone, utilizzando un sistema assimilabile ad una “colletta tramite internet”. Si tratta di una modalità attraverso cui le Start Up Innovative possono accedere a forme di finanziamento alternative a quelle tradizionali (Banche) oggi affette dai noti problemi del credit crunch. La caratteristica saliente consiste nel fatto di offrire al pubblico azioni o quote di capitale anche attraverso luoghi virtuali di raccolta fondi, detti anche portali o piattaforme on line (in deroga alla disciplina di divieto delle s.r.l. ordinarie), al fine di favorire, mediante lo sfruttamento di internet, la dazione da parte di privati di somme di denaro anche di importo modesto, per contribuire alla realizzazione di progetti con scopi sociali o di natura imprenditoriale. Si individuano varie tipologie di crowdfunding:
– reward-based: l’investitore riceve un premio o una "ricompensa diversa dal denaro" come ritorno per il suo investimento. Ad esempio, si finanzia uno spettacolo teatrale e in cambio si ottiene il biglietto per assistere alla sua rappresentazione. Questo è il modello di crowdfunding ad oggi più diffuso. Il portale del Consiglio Nazionale del Notariato “L’Arancia.Org” ha lanciato un’iniziativa in questo genere denominata “E tu?… di che pasta sei?”: essa prevede il versamento minimo è di € 35,00 e va a sostenere il progetto della Associazione “Libera-nomi e numeri contro le mafie” presieduta da Don Luigi Ciotti impegnata nella lotta alle mafie e nella promozione della legalità e giustizia. In “cambio” si ricevono 3 pacchi di pasta di Gragnano fatta con il grano raccolto nei campi confiscati alle mafie;
– donation-based: l’investitore è un donatore che non riceve nulla in cambio (si pensi al fenomeno del mecenatismo o del finanziamento della campagna elettorale del Presidente Obama che in 21 mesi raccolse 750 milioni di dollari;
– social lending o peer-to-peer lending: privati che prestano denaro a privati a tassi di interesse più favorevoli;
– equity-based: la folla, "crowd", può finanziare progetti e ricevere in cambio "equity", cioè una partecipazione nella compagine societaria dell’impresa finanziata. 
 
Equity Crowdfunding

Alla luce della disciplina integrativa al TUF introdotta con il decreto “crescita bis” n. 179/2012 , il portale online viene definito come una piattaforma che ha come obiettivo esclusivo la raccolta di capitale di rischio da parte delle start up innovative: tale acquisto non è diretto, ma per l’appunto di natura “mediata”, ragion per cui è sottoposto a determinate regole e controlli da parte della Consob. Ad esempio l’art. 50-quinquies, co. 1, TUF prevede che il gestore di portali deve essere: o una banca o impresa di investimento già autorizzate a svolgere servizi di investimento (gestori di diritto) iscritti nella Sezione Speciale del Registro dei Portali tenuto dalla Consob; o un soggetto preventivamente autorizzato dalla Consob e iscritto ad un apposito registro (iscritto nella Sezione Ordinaria del Registro dei Portali tenuto dalla Consob). Su tutti tali soggetti la Consob esercita una attività di vigilanza, con possibilità di richiedere dati e documenti in generale e effettuando ispezioni. In sintesi il ruolo del portale è quello di permettere agli investitori una informativa circa i rischi e caratteristiche degli investimenti proposti nelle start-up. Una volta attuata l’informativa, il gestore del portale dovrà trasmettere l’ordine di adesione ad una banca o una impresa di investimento che provvederanno a perfezionare la sottoscrizione delle quote o azioni. Chi aderisce all’offerta, quindi, qualora decida di avvalersi del regime alternativo (sottoscrizione non diretta, ma mediata dal portale), conferisce contestualmente un mandato senza rappresentanza agli intermediari incaricati in virtù del quale essi:
1) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell’acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, quale mero titolo nominativo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, riferito al sottoscrittore o all’acquirente, non trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non idoneo a costituire valido titolo per il trasferimento della proprietà delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario, con la precisazione che la certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce e esaurisce le formalità di cui all’articolo 2470, comma 2, c.c.;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una startup innovativa per il decorso del termine, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi, mediante comunicazione dell’elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell’intermediario.

A tal proposito il Decreto Legge "Investment Compact” (D.L. 3/2015, convertito in Legge 33/2015) ha introdotto un’ importante novità: in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato: nel caso in cui ci si avvalga di portali on line, è prevista la possibilità di utilizzare intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento, per sottoscrivere, acquistare o trasferire quote rappresentative di start up innovative, quote rappresentative di start up innovative, quale modalità alternativa a quelle tradizionali di cui all’art. 2470, comma 2, c.c. e all’articolo 36, comma 1-bis, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112; tale regime alternativo di trasferimento delle quote deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l’opzione ovvero indicare l’intenzione di applicare il regime ordinario (Art. 100-ter del TUF ultimi tre commi aggiunti); peraltro l’eventuale negoziazione secondo detta modalità alternativa è esente da qualsiasi imposta e tassa.