Venerdì, 6 Dicembre 2024

Il notaio svolge una funzione delicata e fondamentale nell’economia dei traffici giuridici e il suo ruolo centrale lo espone inevitabilmente al rischio di incorrere in errori professionali che possono causare danni anche ingenti per i cittadini che, direttamente o indirettamente, si avvalgono della sua opera.

Dalla Cauzione alla Polizza Collettiva

Il legislatore si era posto il problema di approntare una forma di garanzia per i cittadini utenti lesi nei loro interessi da errori commessi dai notai nell’esercizio della loro funzione. Infatti, aveva previsto l’istituto della cauzione, disciplinato dagli articoli 18 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Con il tempo l’entità di tale cauzione non è stata più ritenuta adeguata alla finalità per la quale era stata concepita. Inoltre, il mutato panorama legislativo, sociale ed economico italiano, nonché le positive esperienze di altri Paesi europei hanno indotto a ritenere necessaria una sostanziale riforma della disciplina della materia, introducendo soluzioni più adeguate a tutela del cittadino-utente. A tali finalità si ispira la delega di cui all’ art. 7, comma uno, lettera e), numero 5), legge 28 novembre 2005, n. 246.

Nell’anno 2006 venne così introdotta una forma collettiva di copertura assicurativa predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato e a carico del medesimo. Il ricorso alla copertura individuale è riservato al caso in cui l’accesso all’assicurazione collettiva risultasse impossibile ed è fatta salva la facoltà per il singolo notaio di stipulare polizze assicurative aggiuntive a proprie spese.

In sostituzione del precedente istituto della cauzione, venne previsto l’obbligo per il notaio, in mancanza di una copertura assicurativa collettiva, di stipulare una polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell’esercizio dell’attività professionale. Il sistema della copertura assicurativa ha permesso di adattare di volta in volta le caratteristiche della garanzia assicurativa alle esigenze mutevoli del mercato e della società, di adeguare con il tempo i massimali e l’oggetto della copertura, di prevedere garanzie flessibili a seconda dello sviluppo della professione, delle modifiche legislative, delle tendenze giurisprudenziali. Ma soprattutto rendere tale strumento obbligatorio ha fatto sì che ogni cittadino che oggi si rivolge ad un notaio sia assistito da un sistema che lo protegge anche nei casi in cui il singolo professionista (o i suoi eredi) non siano in grado, con il proprio patrimonio, di far fronte ad un eventuale danno causato nell’esercizio della professione.

Sempre in attuazione della delega legislativa, è stata prevista l’istituzione di un Fondo di Garanzia, alimentato da separata contribuzione dei notai, che possa intervenire nel caso di danno derivante da illecito penale e laddove non sia operante la copertura assicurativa. Ciò al fine di non lasciare il cittadino, incolpevolmente leso nei suoi interessi, senza adeguata tutela, soprattutto in presenza di quelle fattispecie originate da comportamenti di natura penale. Al fine di garantire la migliore funzionalità del fondo, viene stabilito che esso debba essere direttamente amministrato dal Consiglio Nazionale del Notariato. Recentemente, nell’agosto 2021, la disciplina sull’accesso al Fondo di Garanzia è stata modificata dal Consiglio nazionale per rendere più veloce la procedura di ristoro, eliminando le criticità legate ai lunghi tempi dei processi che il cittadino deve attendere per ottenere il ristoro, dovuti alla necessità della doppia condanna del notaio, in sede penale per l’accertamento del reato commesso ed in sede civile per la quantificazione del danno.

In sostanza, si può correttamente affermare che la polizza assicurativa collettiva, da una parte, con la copertura dei danni causati dai notai nell’esercizio della loro funzione ed il Fondo di Garanzia, dall’altra, con il ristoro dei danni derivanti da reati commessi dal pubblico ufficiale, forniscono al cittadino una tutela piena e rapida.

La Polizza R.C. professionale

La gestione della Polizza Nazionale è stata caratterizzata, fin dai primi anni, per l’alto livello di collaborazione tra il Notariato e gli assicuratori che si sono via via succeduti, attraversando nel tempo, cambiamenti di metodo di gestione e delle strutture.

Nel 1999, anno primo del programma assicurativo nazionale, il Notariato si dotò di una rete di uffici sinistri locali, su base regionale, che avevano il compito di ricevere le notifiche dei singoli sinistri dei notai, di effettuare una prima valutazione delle fattispecie, di interagire con gli uffici locali del broker e cooperare con le due sedi di Roma e di Milano dell’ufficio di liquidazione della compagnia di assicurazione. Tale organigramma rappresentava, per l’epoca, un modello già molto avanzato di collaborazione tra la compagnia di assicurazione e l’assicurato/contraente.

Il notaio titolare dell’ufficio locale, una volta ricevuta la notifica del sinistro, redigeva un parere sulla potenziale responsabilità dell’assicurato, che serviva poi ai periti della compagnia per la prima istruzione dei fascicoli. Il medesimo notaio interagiva poi con l’ufficio locale del broker, per chiedere integrazione di documentazione ed eventuali ulteriori valutazioni in corso di gestione, fungendo anche, in parte, da intermediario tra il notaio denunciante ed assicurato e gli uffici peritali di liquidazione della compagnia, allora localizzati a Roma (per le regioni del centro sud) e a Milano (per le regioni del nord).

Il modello descritto presentava però alcuni limiti: i troppi soggetti presenti (uffici locali del broker, uffici locali del Notariato e periti della Compagnia) e un carico eccessivo sul notaio titolare dell’ufficio locale, che volontario, non svolgeva tale attività quotidianamente.

Un ulteriore problema era la “parcellizzazione” delle valutazioni dei casi pratici su più uffici locali, fatto che non aiutava a raggiungere un’omogeneità di pareri prodotti sulle fattispecie esaminate, con il risultato che, a volte, questi potevano essere discordanti tra loro su fattispecie analoghe, creando disomogeneità nelle valutazioni di una stessa casistica.

Nel corso dell’anno 2002, il Notariato decise di centralizzare la gestione della polizza RC professionale nazionale, eliminando gli uffici locali del notariato.

Nel nuovo sistema, l’amministrazione delle pratiche venne affidata a due notai, designati dal Consiglio nazionale, con il compito di valutare tutte le pratiche notificate a livello nazionale e di interagire con gli uffici peritali di Roma e Milano. In seguito, il gruppo dei notai dedicati all’assicurazione fu incrementato e si arrivò a cinque unità con la formazione dell’Ufficio Centrale Sinistri.

Il ruolo dell’ufficio Centrale Sinistri è di centrale importanza nell’attuale sistema di gestione della polizza RC professionale dei Notai. Esso è costituito attualmente da sette notai, tra i quali il Consiglio Nazionale nomina il Coordinatore. Essi svolgono il loro incarico su base volontaria e sono scelti sulla base dell’esperienza e della disponibilità. Nell’analizzare, con l’ausilio di legali specializzati in materia, con cadenze periodiche, le denunce sinistro, i notai incaricati effettuano una valutazione della fattispecie e della eventuale responsabilità del collega assicurato coinvolto nel sinistro. Tale valutazione viene inviata alla Compagnia che può farla propria o modificarla, proponendo degli incontri specifici dove vengono analizzati e discussi i casi più complessi.

La copertura dalla polizza RC professionale vigente

Il testo del contratto assicurativo a copertura della responsabilità civile dei notai italiano è rimasto stabile in questi ultimi 25 anni, almeno per quello che riguarda la sua struttura principale. Alcuni aspetti della copertura sono stati però affinati fino ad arrivare al testo attuale di cui andiamo ad analizzare i principali elementi caratterizzanti.

La definizione di assicurato è molto ampia in quanto, oltre a ricomprendere gli iscritti a ruolo e coloro che cesseranno l’attività durante la vigenza del contratto (e i loro eredi), include anche i notai il quali, già cessati prima della vigenza della polizza, abbiano una postuma decennale di copertura scaduta. Tale previsione permette di poter affermare che qualunque cliente di un notaio italiano, cessato o in attività, è potenzialmente garantito da una copertura RC professionale notarile.

Sempre nell’ambito delle definizioni, molto ampia è anche la descrizione dell’attività assicurata, individuata non solo come quella disciplinata dalla Legge Notarile ma anche l’attività connessa o comunque occasionata dal fatto di essere notaio e qualificato operatore di diritto.

L’articolo 2 della polizza va a regolare le esclusioni di copertura, limitate, di fatto all’ipotesi di un sinistro causato:

a) da dolo del notaio;

b) in periodi in cui l’assicurato non poteva svolgere l’attività perché sospeso, inabilitato o interdetto;

c) a parenti stretti dell’assicurato. A tali ipotesi si deve aggiungere il caso della prescrizione del diritto dell’assicurato, così come previsto e regolato dal codice civile (art. 2952 c.c.).

Inoltre, sebbene non si tratti di un’esclusione (non andando ad incidere sulla copertura garantita al terzo danneggiato), occorre evidenziare che la Compagnia ha il diritto di agire in regresso, fino ad un importo massimo di euro 100.000,00 (art. 2, par. II), nei confronti del notaio assicurato incorso in un sinistro derivante dalla (totale) omissione delle ispezioni ipotecarie.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono rispettivamente, nel rispetto delle normative vigenti in materia, il massimale di euro 3.000.000,00 (per sinistro ed anno assicurativo) e la franchigia fissa per sinistro di euro 15.000,00.

L’Art. 7 norma l’estensione temporale della copertura assicurativa e rappresenta uno degli elementi di maggior valore della polizza nazionale del Notariato. Viene infatti stabilita la “retroattività illimitata” per cui la polizza risulta operativa, con riferimento alle richieste di risarcimento presentate al notaio durante la vigenza della polizza, a prescindere dalla data dell’evento, azione od omissione che abbiano dato origine alla richiesta di risarcimento (art. 7 lett. a). Viene inoltre prevista “l’ultrattività illimitata” per chi cessa l’attività (per qualunque motivo) in vigenza di polizza (art. 7 lett. b). Ciò comporta che un notaio che interromperà la professione durante la vigenza della polizza, potrà (anche i suoi eredi) denunciare il sinistro, indipendentemente dalla data dell’evento, nell’ambito della copertura in vigore.

La tutela del terzo

È importante infine sottolineare alcune ulteriori peculiarità, dovute alla forma collettiva del contratto nazionale, per cui la polizza professionale dei notai non esclude la copertura di sinistri derivanti da circostanze già note o insorte prima dell’inizio del contratto di assicurazione (purché ovviamente non risulti una contestazione scritta inviata al notaio antecedentemente alla data di decorrenza della polizza). La copertura in sostanza è totale, prescinde dalla storia assicurativa del singolo notaio ed opera senza distinzioni individuali, conseguendo l’obiettivo di prestare sempre al cliente adeguate garanzie e tutele, nel caso in cui un notaio possa incorrere in un errore nello svolgimento di una prestazione professionale.

Inoltre, preme sottolineare che la polizza assicurativa in essere non prevede la possibilità per la Compagnia di esercitare la disdetta del contratto in caso di denuncia di un sinistro.

In conclusione, la tutela del terzo, scopo ultimo del legislatore che impose l’obbligo assicurativo a carico della categoria, trova quindi particolare garanzia e presenta, di conseguenza, la categoria notarile come un soggetto al quale risulta ancora più semplice affidarsi con fiducia.