Sabato, 21 Dicembre 2024

Il regime pubblicitario delle associazioni sportive dilettantistiche è entrato in vigore il 31 agosto 2022 con il d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi che prevede, all’art. 14, la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; per quelle riconosciute è stabilito che l’acquisto della personalità giuridica possa avvenire mediante iscrizione nel suddetto Registro a cura del notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo dell’associazione. Il Registro è gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente (e, in particolare, dalle disposizioni del citato decreto con riferimento alla natura dilettantistica), deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l’iscrizione dell’ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l’ente nel Registro.

Il relativo procedimento di iscrizione non è ancora stato regolamentato ed è in attesa dei provvedimenti attuativi.

Per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, pertanto, potremo avere tre distinte fattispecie:

  1. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
  2. associazione sportiva con personalità giuridica, Ente del Terzo Settore;
  3. associazione sportiva con personalità giuridica ex art. 14 D. Lgs. n. 39/2021.

Le modifiche allo statuto

Anomalo risulta il regime di iscrizione delle modifiche dello statuto di una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) con personalità giuridica. L’art. 14 del D. Lgs. 39/2021 dispone, infatti, al comma 3 che: “le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento d’iscrizione è regolato ai sensi del 3° comma dell’art. 6”.

Quest’ultimo dispone che: “ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l’aggiornamento degli amministratori in carica ed ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente”.

Sembrerebbe, quindi, che l’iscrizione delle modifiche dell’atto costitutivo possa effettuarsi entro un ampio lasso di tempo (che va dal momento della modifica stessa al 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la modifica è stata adottata) e che la stessa debba avvenire sulla base di una dichiarazione proveniente dall’ente dilettantistico e non, invece dal notaio che abbia ricevuto le modifiche dell’atto costitutivo.

Alcune problematicità

Il comma 3 dell’art. 6 citato concerne l’aggiornamento, per tutti gli enti dilettantistici, indipendentemente dalla forma giuridica adottata di una pluralità di dati e informazioni tra loro eterogenei, riguardanti tanto la denominazione, la natura giuridica, l’oggetto e lo statuto dell’ente, quanto il codice fiscale e l’eventuale partita IVA, i dati inerenti alla sede legale e recapiti, la composizione e la durata dell’organo amministrativo, le generalità del legale rappresentante e degli amministratori, i dati dei tesserati. L’art. 14 comma 3 D. Lgs. 39/2022 disciplina, invece, le modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica, per le quali è previsto l’intervento notarile. Nonostante la norma richiami la procedura di aggiornamento dei dati contemplata nel comma 3 dell’art. 6 del decreto è quanto meno opportuno procedere quanto prima alla iscrizione delle modifiche degli statuti delle ASD con personalità giuridica, anche al fine di evitare che i terzi possano opporre la mancata conoscenza delle stesse stante la natura dichiarativa della pubblicità in oggetto: l’art. 10 del D. Lgs. 39/2021, infatti, testualmente dispone: “1. Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l’Ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. 2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.”. Senza considerare, poi, che l’iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD riconosciute sarebbe rimessa non già al notaio rogante bensì direttamente all’associazione. Anche questa è un’anomalia rispetto alle ipotesi analoghe di iscrizione in pubblici registri devolute alla competenza del notaio rogante.

I prossimi provvedimenti

Inoltre per quanto riguarda il procedimento di iscrizione dell’atto costitutivo vi è da rilevare che è sistematicamente incoerente la modalità che si intende adottare con il prossimo correttivo, secondo il quale il notaio è tenuto ad inviare la richiesta di iscrizione alla Federazione di appartenenza della ASD e non direttamente al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Sarebbe l’unico esempio nel quale il pubblico ufficiale rogante richiede l’iscrizione dell’atto ricevuto non al Pubblico registro ma ad un intermediario senza alcuna regolamentazione sul procedimento che segue (fissazione di termini e modalità con cui richiedere l’iscrizione). Le conseguenze nocive riguardo la certezza dei rapporti e la sicurezza dei traffici giuridici sono piuttosto evidenti. Si consideri infine che tra gli effetti dell’iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive rientrano quelli costitutivi (personalità giuridica e status di ASD), dichiarativi e sananti.

Qualche soluzione

La soluzione più idonea potrebbe essere quella di lasciare al notaio l’obbligo di procedere all’iscrizione nel Registro sia in fase di atto costitutivo che in fase di atto modificativo, dopo aver comunicato alla Federazione competente il ricevimento dell’atto. D’altra parte nell’ipotesi di associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta che intende conseguire la personalità giuridica, il notaio è delegato ad effettuare direttamente l’iscrizione, senza considerare che l’atto modificativo in questione potrebbe contenere modifiche tali che possono incidere anche sul riconoscimento a fini sportivi delle Federazioni. Allo stato diversi sono i dubbi operativi per i quali sarebbe necessario un pronto riscontro da parte del legislatore.