Giovedì, 26 Dicembre 2024
Cohousing, riconoscimento del caregiver familiare, mandato di protezione: nuovi strumenti per affrontare fragilità e disabilità

Nell’agenda del Governo di questi giorni è inserito l’esame del Decreto Legislativo che dovrà essere emanato in applicazione della Legge Delega 23 marzo 2023 n. 33: un provvedimento, quest’ultimo, che raccoglie i principi e le indicazioni contenute nella Carta dei diritti degli anziani e dei doveri della società redatta dalla Commissione che il Ministero della Salute affidò alla presidenza di Monsignor Vincenzo Paglia.

Tra i principi ai quali il Governo si dovrà attenere figura la “riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare“, nonchè la “promozione, anche attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito (…) di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale (…) per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate“.

La delega affidata al Governo nasce dalla consapevolezza che gli strumenti tradizionali, fondati sul principio della “istituzionalizzazione” della gestione delle fragilità e delle disabilità, non basta più: gli italiani over 65, che rappresentano già oggi il 25% dell’intera popolazione, arriveranno al 35% nel 2050. Tra vent’anni, oltre 10 milioni di italiani, la maggior parte dei quali anziani, vivranno da soli.

Per garantire servizi essenziali – o anche semplicemente utili – a fruitori tanto numerosi, è necessario che l’autonomia dei privati affianchi gli istituti di matrice pubblicistica. Una scelta, questa, che del resto si pone nel solco di una tradizione ormai consolidata: sono passati vent’anni da quando l’amministratore di sostegno (che può essere designato dal futuro beneficiario o dai suoi legali rappresentanti) ha affiancato il tutore dell’interdetto e il curatore dell’inabilitato; ne sono passati otto dall’entrata in vigore della Legge sul “dopo di noi” (che orienta la disciplina di diversi istituti privatistici alla protezione dei soggetti deboli per il tempo in cui chi si occupa della loro cura e dell’amministrazione dei loro patrimoni non sarà più in vita); sei da quando ogni cittadino italiano può esprimere attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento il suo “consenso informato anticipato” circa la somministrazione o meno di terapie e trattamenti sanitari per il caso in cui perda la capacità di autodeterminazione.

Il Notariato ha dedicato a questi temi apposite sessioni di due Congressi Nazionali (novembre 2022 e ottobre 2023), discutendone con le parti sociali interessate, con i decisori politici e con i media. Analizzando anche il patrimonio informativo dei dati statistici notarili di interesse nazionale che è a disposizione della collettività, il notariato è stato in grado di elaborare numerose proposte per l’introduzione di nuovi istituti o la riforma di quelli esistenti:

  1. una disciplina del cohousing che, a seconda delle finalità che l’istituto può concretamente realizzare, tenga conto del diverso assetto dei diritti reali sul quale esso può innestarsi e, quindi, della varietà delle strutture negoziali grazie alle quali può realizzarsi. Il collegamento tra la coabitazione – da un lato – e l’erogazione e la fruizione di servizi – dall’altro – può coinvolgere i condomini di un fabbricato che scelgano questo utilizzo per alcuni beni comuni, oppure i più residenti in uno stabile di proprietà di uno solo di loro (o di un terzo). E non basta: il fenomeno può riguardare persone appartenenti alla stessa generazione che vogliano fruire di servizi omogenei, oppure persone di età diverse che scelgano lo scambio di reciproche utilità (servizi prestati dai più giovani ai più anziani; agevolazioni sul costo del godimento dell’abitazione per i più giovani, sopportate dai più anziani);
  2. una modifica della legge sul “dopo di noi” che la orienti sempre di più verso il “durante noi”. Spicca a questo proposito la proposta di dare un riconoscimento anche sul piano civilistico al ruolo svolto dal caregiver familiare, al quale dovrebbero essere attribuiti poteri e doveri analoghi a quelli di un amministratore di sostegno (anche per ciò che concerne l’amministrazione e la rappresentanza del soggetto assistito). Una novità che avrebbe effetti importantissimi per le famiglie in cui il caregiver è il genitore di un disabile minore di età, perché consentirebbe a quest’ultimo, una volta compiuti i diciotto anni, di continuare ad essere protetto in tutte le manifestazioni della vita da chi lo ha fatto fino a quel momento senza la necessità (e, spesso, le umiliazioni che vi si collegano) di nominarlo quale amministratore di sostegno o tutore;
  3. l’introduzione nel nostro ordinamento del “mandato di protezione per futura incapacità”, come è già avvenuto in altri Stati membri dell’UE: la volontà della persona verrebbe messa al centro della scelta fondamentale – basata sulla fiducia – della persona a cui affidarsi nel caso della futura perdita della capacità di autodeterminazione. Con il superamento, tra l’altro, delle incertezze interpretative circa la sorte che in questi casi colpisce una procura conferita anche solo per il compimento di atti di natura patrimoniale.

La “privatizzazione” degli strumenti giuridici posti a protezione dei soggetti fragili o disabili non significherebbe l’eliminazione dei presìdi di natura pubblicistica: al contrario, rappresenterebbe la piena realizzazione del principio costituzionale di sussidiarietà, grazie in primo luogo all’intervento del notaio (che eserciterebbe la sua funzione assistendo i partecipanti ad un negozio di cohousing, autorizzando il compimento di un atto da parte di un caregiver familiare, redigendo un mandato di protezione per futura incapacità) e, in successiva istanza, del giudice (qualora, per gravi motivi, fosse necessario nell’interesse del soggetto debole sostituire il caregiver o il mandatario con un diverso soggetto).