{"id":5313,"date":"2023-07-03T00:00:00","date_gmt":"2023-07-02T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.2.57\/index.php\/2023\/07\/03\/home_n2_2023-4\/"},"modified":"2024-07-02T18:20:41","modified_gmt":"2024-07-02T16:20:41","slug":"home_n2_2023-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/2023\/07\/03\/home_n2_2023-4\/","title":{"rendered":"Volontaria Giurisdizione e ruolo del notaio"},"content":{"rendered":"<div class=\"post-content\"><p>La Volontaria Giurisdizione costituisce l&#8217;insieme dei procedimenti in cui l&#8217;intervento dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria non ha per oggetto la risoluzione di controversie originate dalla lesione di diritti soggettivi, attuali o potenziali, con applicazione della norma di legge disattesa dalle parti, ma la regolamentazione di situazioni giuridiche indipendenti dall&#8217;esistenza di un conflitto tra interessi contrastanti.<\/p>\n<p>Essa, in particolare, per esigenze pubblicistiche, \u00e8 volta alla amministrazione pubblica di interessi privati, per la realizzazione di fattispecie giuridiche che, senza l&#8217;intervento del giudice, non potrebbero validamente costituirsi o che, pur se costituitesi, si svolgerebbero in modo imperfetto.<\/p>\n<p>Compito da sempre di competenza giudiziaria, oggi, a seguito della <a href=\"\/wp-content\/uploads\/270223_cs_volontaria-giurisdizione.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Riforma Cartabia<\/strong><\/a>, di cui al D.Lgs. 149\/2022, \u00e8 affidato anche ai notai quanto alle autorizzazioni concernenti gli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione relativi a soggetti incapaci e ai beni ereditari, trattandosi, come \u00e8 stato efficacemente definita, di &#8220;giurisdizione costituzionalmente non necessaria&#8221; e, in quanto tale, di non esclusiva competenza del giudice.<\/p>\n<p>La Riforma Cartabia,\u00a0salutata come riforma di carattere epocale, evidenzia la volont\u00e0 del legislatore di dare ancora pi\u00f9 risalto e responsabilit\u00e0 al Notaio in quanto pubblico ufficiale, attribuendogli la delicata valutazione, oltrech\u00e9 dei profili di legalit\u00e0 sostanziale, anche di merito e di opportunit\u00e0 nei suindicati delicati ambiti, nel solco di un settore dell\u2019ordinamento giuridico da sempre e atavicamente riservato al dicastero del giudice.<\/p>\n<p>Va messo in risalto sin da subito che \u00e8 si \u00e8 venuto a definire, nell\u2019ottica della &#8220;semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile&#8221; (mutuando le parole della Relazione Illustrativa al suindicato Decreto Legislativo), un sistema cd. &#8220;<strong>a doppio binario<\/strong>&#8220;, in virt\u00f9 del quale, alla competenza propria del Giudice in tale materia, che rimane ferma e pertanto non viene soppressa, si affianca quella affidata al Notaio.<\/p>\n<p>La nuova competenza notarile in tale materia \u00e8 espressamente fondata e disciplinata dall\u2019art. 21 del detto Decreto Legislativo: infatti, da un lato, la detta norma attribuisce al solo Notaio &#8220;rogante&#8221; \u2013 e quindi al solo pubblico ufficiale cui \u00e8 stata affidata dalle parti la stipula dell\u2019atto cui inerisce l\u2019autorizzazione, escludendo quindi che altri Notai possano utilizzare per la stipula di un proprio rogito un provvedimento autorizzativo rilasciato da altro Notaio &#8211; la legittimazione a rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate; dall\u2019altro essa limita la competenza notarile in materia alle fattispecie in cui parte dell\u2019atto sia un minore, un interdetto, un inabilitato o un beneficiario di amministrazione di sostegno (profilo soggettivo) ovvero oggetto dell\u2019atto sia un bene ereditario (profilo oggettivo), indipendentemente dalla circostanza, in quest&#8217;ultimo caso, che il bene appartenga a un incapace oppure ad un soggetto pienamente capace. \u00c8 da evidenziare che la legittimazione notarile per l\u2019emissione dei suddetti provvedimenti autorizzativi non soffre delle stesse limitazioni di competenza territoriali tipiche della competenza giudiziaria, potendo il Notaio autorizzare, nei limiti innanzi indicati, anche atti cui partecipano soggetti incapaci o aventi ad oggetto beni ereditari situati <strong>al di fuori della propria sede notarile<\/strong> di appartenenza.<\/p>\n<p>La Riforma Cartabia, come gi\u00e0 detto, non si \u00e8 spinta sino al punto di privare il Giudice di ogni ruolo in materia, perch\u00e9, al di l\u00e0 di quanto si \u00e8 detto circa il c.d. &#8220;doppio binario&#8221;, rimane ferma la competenza esclusiva del Giudice Tutelare in alcune materie per le quali il Legislatore ha ritenuto necessaria una pi\u00f9 attenta ponderazione degli interessi in gioco da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria (ossia per le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri le liti, anche quando abbiano ad oggetto beni ereditari, nonch\u00e9 per la continuazione dell\u2019impresa commerciale), nonch\u00e9 per una serie di fattispecie che esulano dal raggio di applicazione del Notaio (in dottrina, infatti, si esclude che il detto pubblico ufficiale possa emettere provvedimenti autorizzativi relativi alla materia familiare, come quelli concernenti i patrimoni familiari o i beni dotali costituiti anteriormente alla riforma del diritto di famiglia, ma ancora efficaci, o per le autorizzazioni ex articoli 181 e 182 c.c. rispettivamente concernenti il rifiuto del consenso del coniuge o i casi di lontananza, incapacit\u00e0 o altro impedimento giuridico di uno dei coniugi per il compimento di un atto di straordinaria amministrazione, oppure in caso di assenza e scomparsa o nel in caso di comunione e conseguente divisione ereditaria partecipata da un nascituro non concepito istituito senza predeterminazione di quote ex articolo 715 c.c.: ipotesi tutte in cui rimane ferma la competenza del giudice, pur trattandosi di giurisdizione volontaria).<\/p>\n<p>Dubbio interpretativo, con evidenti e importanti ricadute operative, concerne la possibilit\u00e0 per il Notaio di nominare, ove necessario, un<strong> curatore speciale<\/strong>, come nelle ipotesi di conflitto di interessi ex articolo 320, ult. comma, prima parte, c.c. o ex articolo 321 c.c.: l&#8217;orientamento assolutamente preferibile, pur con le cautele del caso quantomeno in fase di prima applicazione, \u00e8 quello di ritenere il Notaio autorizzato alla nomina del curatore speciale, purch\u00e8 ci\u00f2 avvenga contestualmente alla stipula dell&#8217;atto a lui affidato dalle parti. Si argomenta, al riguardo, circa l\u2019assenza di divieti in tal senso nella lettera dell\u2019articolo 21 del D.Lgs. 149\/2022, ma sopratutto in considerazione della <em>ratio<\/em> della Riforma, volta a velocizzare le procedure autorizzative in materia e di snellire il carico in seno ai tribunali, che altrimenti verrebbe svuotato di significato pratico.<\/p>\n<p>L\u2019iter autorizzativo notarile principia dalla &#8220;richiesta scritta&#8221; delle parti, nessun altro onere di forma \u00e8 prescritto: \u00e8 essenziale che essa contenga l\u2019indicazione delle parti cui si riferisce la richiesta, il <em>petitum<\/em>, la <em>causa petendi<\/em>, e la sottoscrizione, mentre la stessa richiesta potr\u00e0 contenere anche altri elementi non essenziali, ma che possono concorrere a fornire al Notaio un quadro pi\u00f9 chiaro e circostanziato della richiesta, come il collegamento diretto e necessario tra il Notaio e l\u2019atto stipulando, allegazioni di documenti, tra cui valutazioni peritali, eccetera. La richiesta \u00e8 presentata personalmente o per il tramite del rappresentante legale al Notaio rogante, il quale in fase istruttoria potr\u00e0 farsi assistere da consulenti e assumere informazioni senza formalit\u00e0.<\/p>\n<p>Quanto alla forma dell\u2019autorizzazione notarile, la stessa non potr\u00e0 avere la forma del decreto o dell\u2019ordinanza, forme tipiche dei provvedimenti giudiziari; tuttavia dal tenore letterale dell\u2019art. 21 succitato, nonch\u00e9 dalla disciplina dal medesimo ricavabile, si evince che la forma dell\u2019autorizzazione non pu\u00f2 che essere scritta, ma non necessariamente per atto pubblico, non trattandosi di atto ricevuto da Notaio in senso stretto. Da ci\u00f2 ne scaturisce la non necessit\u00e0 di annotazione a repertorio dell&#8217;autorizzazione rilasciata, ma l&#8217;obbligo che la stessa venga allegata, in uno al ricorso cui inerisce, in originale, all&#8217;atto pubblico\/scrittura privata cui \u00e8 collegata.<\/p>\n<p>Tale obbligatoriet\u00e0 di allegazione risponde ad esigenze di custodia e conservazione, che, per i provvedimenti giudiziari, sono garantite dalla loro facile reperibilit\u00e0 presso la competente Cancelleria, ed \u00e8 stata sancita dal Consiglio Nazionale del Notariato anche come espresso <strong>obbligo deontologico<\/strong>.<\/p>\n<p>Il Notaio, in quanto pubblico ufficiale, similmente al giudice di volontaria giurisdizione, pu\u00f2, nel formare la sua valutazione di legalit\u00e0 e merito, farsi coadiuvare da <strong>consulenti<\/strong> ed assumere <strong>informazioni,<\/strong> senza formalit\u00e0, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori\u00a0 risultanti dall&#8217;inventario, se redatto, e deve sentire il legatario di specie; quindi gli \u00e8 attribuito, al di fuori del suo potere \u2013 dovere di ricevere le volont\u00e0 negoziali, il potere c.d. inquisitorio, ossia di indagine, tipico della funzione giudiziaria.<\/p>\n<p>Si ritiene, nel silenzio della legge, che il Notaio possa assumere anche un provvedimento di <strong>diniego;<\/strong> in tali ipotesi, come anche in quello di rilascio, \u00e8 necessaria quanto opportuna una adeguata motivazione, s\u00ec da dare la possibilit\u00e0 ai legittimati per legge di impugnare o proporre il reclamo del provvedimento notarile emesso.<\/p>\n<p>L\u2019art. 21, comma terzo, D.Lgs. 149\/2022 statuisce che &#8220;ove per effetto della stipula dell&#8217;atto debba essere riscosso un corrispettivo nell&#8217;interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell&#8217;atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo&#8221;. Da ci\u00f2 se ne deduce che il notaio \u00e8 competente a disporre il <strong>reimpiego delle somme<\/strong> riscosse in tutte le ipotesi in cui sussiste la sua competenza nell\u2019emettere autorizzazioni, mentre \u00e8 da escludersi in tutti gli ambiti innanzi indicati rimessi alla sola competenza del giudice.<\/p>\n<p>Il provvedimento autorizzativo va comunicato dal Notaio alla Cancelleria del Giudice che sarebbe competente per l\u2019omologo provvedimento giudiziale e al Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale, nonch\u00e9 si ritiene anche alla parte istante. Tale adempimento ha una pluralit\u00e0 di funzioni, tra le quali da un lato consentire di adempiere agli obblighi pubblicitari circa i provvedimenti autorizzativi e dall\u2019altro di consentire ai legittimati per legge di impugnare i detti provvedimenti e, pertanto, proporne il reclamo innanzi all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria secondo le norme del c.p.c. applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale: alla luce di quanto sopra, nonch\u00e9 per espressa previsione di legge, il provvedimento autorizzativo diviene efficace decorsi venti giorni dalla suddetta comunicazione senza che sia stato proposto reclamo (quindi, a differenza di quello giudiziale, per l&#8217;autorizzazione notarile non \u00e8 configurabile l\u2019efficacia immediata del provvedimento) e il reclamo ha effetto sospensivo della esecutoriet\u00e0 del provvedimento, per cui il Notaio non potr\u00e0 stipulare l\u2019atto finch\u00e9 non \u00e8 stato deciso l\u2019eventuale reclamo.<\/p>\n<p>L\u2019autorizzazione notarile pu\u00f2 essere in qualunque momento modificata o revocata esclusivamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ma sono fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca legittimamente acquisiti dai terzi, applicandosi, anche per le autorizzazioni notarili, il principio della c.d. &#8216;<strong>apparenza titolata<\/strong>&#8216; di cui all\u2019art. 742 c.p.c..<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cos&#8217;\u00e8 la Volontaria Giurisdizione e come la Riforma Cartabia ha affidato nuove competenze ai notai, che ora possono autorizzare gli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione relativi a persone incapaci e ai beni ereditari.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","footnotes":""},"categories":[203],"tags":[437],"class_list":["post-5313","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-di-cosa-parliamo-quando-parliamo-di","tag-newsletter-infonews-del-03-07-2023-n-2"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5313"}],"collection":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5313"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5313\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5998,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5313\/revisions\/5998"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5313"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5313"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5313"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}