{"id":5295,"date":"2020-07-01T00:00:00","date_gmt":"2020-06-30T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.2.57\/index.php\/2020\/07\/01\/home_n4_2020-3\/"},"modified":"2024-07-02T17:46:44","modified_gmt":"2024-07-02T15:46:44","slug":"home_n4_2020-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/2020\/07\/01\/home_n4_2020-3\/","title":{"rendered":"Emettere un certificato successorio europeo"},"content":{"rendered":"<div class=\"post-content\"><p>Si ipotizzi che Vladimir, cittadino croato, residente in Italia da sempre, muoia in Italia, lasciando erede un unico figlio, Luca, nonch\u00e9 beni immobili sia in Italia sia in Francia.<\/p>\n<p>Il figlio Luca si rivolge al Notaio Romolo Romani per essere guidato nelle pratiche da svolgere per curare la successione del padre.<\/p>\n<p>Il notaio consulta la <strong>normativa di riferimento<\/strong>, trattandosi di una successione transfrontaliera ed essendo il sig. Vladimir deceduto dopo il 17 agosto 2015, applica la normativa di cui al regolamento UE n. 650\/2012, al Regolamento di esecuzione UE n. 1329\/2014, cos\u00ec come attuati in Italia con Legge Europea 2013-bis n. 161 del 30 ottobre 2014.<\/p>\n<p><strong>La successione transfrontaliera o internazionale<\/strong><\/p>\n<p>Si tratta di una successione nella quale concorrono <strong>elementi appartenenti a Paesi diversi<\/strong>: in questo caso il defunto \u00e8 cittadino croato, aveva quale ultima residenza abituale l\u2019Italia e beni immobili sia in Italia sia in un Paese UE.<\/p>\n<p>Di qui la necessit\u00e0, cui il legislatore euro unitario ha posto rimedio, di individuare un <strong>criterio omogeneo<\/strong> onde consentire all\u2019erede di ottenere un documento unico che, emesso da parte dell\u2019autorit\u00e0 competente del Paese la cui legislazione risulta applicabile, possa essere utilizzato per far valere la propria qualit\u00e0 di erede (chiedendo se del caso la voltura catastale di un bene immobile o lo sblocco di un conto corrente del defunto) anche se il bene si trova in un Paese diverso da quello dell\u2019autorit\u00e0 che ha rilasciato il Certificato, purch\u00e9 incluso nello spazio europeo, escludendo la Danimarca, l\u2019Irlanda ed il Regno Unito che non partecipano al Regolamento.<\/p>\n<p><strong>Il criterio di collegamento dell\u2019ultima residenza abituale<\/strong><\/p>\n<p>Ora, con l\u2019entrata in vigore del Regolamento UE 650\/2012, la successione non deve considerarsi pi\u00f9 regolata dalla legge del Paese di cittadinanza del defunto, bens\u00ec da quella in cui lo stesso aveva l\u2019ultima sua <strong>residenza abituale<\/strong>. Ecco il motivo per il quale alla successione di Vladimir si applicher\u00e0 la legge italiana, nonostante egli avesse cittadinanza croata e beni in Francia.<\/p>\n<p><strong>Il modello di CSE e i suoi effetti<\/strong><\/p>\n<p>Il Certificato \u00e8 quindi quel documento che, redatto su di un modello uniforme scaricabile al link <strong><a href=\"https:\/\/e-justice.europa.eu\/content_european_certificate_of_succession-478-it.do\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/e-justice.europa.eu\/content_european_certificate_of_succession-478-it.do<\/a><\/strong>, sar\u00e0 sufficiente esibire nello Stato UE, debitamente compilato, per ottenere il riconoscimento della propria qualit\u00e0 di erede e la legittimazione a far valere i diritti conseguenti.<\/p>\n<p>Il certificato si ritiene <strong>esoneri<\/strong> da qualsiasi tipo di <strong>legalizzazione<\/strong> o <strong>Apostille&lt;\/strong&gt;; dall\u2019esibire <strong>qualsiasi altro documento<\/strong> a supporto (quale ad esempio il certificato di morte del defunto, ovvero lo stato di famiglia dello stesso o dell\u2019erede, documenti tutti che si d\u00e0 per scontato, abbia acquisito l\u2019autorit\u00e0 di rilascio nel corso della propria attivit\u00e0 istruttoria).<\/strong><\/p>\n<p>Il CSE, in altri termini, avr\u00e0 l\u2019efficacia probatoria assimilabile a quella di un atto di notoriet\u00e0, tanto che i terzi che eseguono pagamenti o consegnano beni a chi \u00e8 legittimato in base ad un CSE ovvero acquistano beni dalla medesima persona, sono tutelati (come terzi aventi causa in buona fede) salvo il dolo o la grave negligenza.<\/p>\n<p><strong>I soggetti deputati alla emanazione del CSE<\/strong><\/p>\n<p>Ogni autorit\u00e0 nazionale ha individuato l\u2019autorit\u00e0 competente al rilascio: mentre in altri Paesi si tratta spesso dell\u2019autorit\u00e0 giurisdizionale, in Italia si \u00e8 scelto di affidare detto compito al notaio.<\/p>\n<p>In quali casi \u00e8 <strong>competente<\/strong> il notaio italiano?<\/p>\n<ul>\n<li>Quando il defunto aveva l\u2019ultima <strong>residenza<\/strong> abituale in <strong>Italia<\/strong><\/li>\n<li>Ovvero abbia fatto l\u2019<strong><em>optio iuris<\/em><\/strong> (scelta della legge applicabile) per la legge italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Vi potr\u00e0 infatti essere anche il caso in cui il soggetto, pur non avendo l\u2019ultima residenza abituale in Italia, veda applicarsi la disciplina italiana in quanto abbia fatto <em>l\u2019optio iuris<\/em> per la stessa.<\/p>\n<p><strong>La scelta della legge italiana<\/strong><\/p>\n<p>Per poter applicare la normativa italiana occorre che:<\/p>\n<ul>\n<li>Il richiedente sia un cittadino italiano o comunque che, tra pi\u00f9 cittadinanze, possieda anche quella italiana;<\/li>\n<li>L\u2019indicazione della scelta della legge italiana sia contenuta in un testamento valido secondo la normativa italiana e reso efficace mediante pubblicazione nei modi da essa previsti.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Gli accertamenti preliminari del notaio<\/strong><\/p>\n<p>Il notaio dovr\u00e0 accertarsi che il soggetto richiedente sia <strong>legittimato<\/strong>: sia erede, legatario, esecutore testamentario o altro amministratore di eredit\u00e0 (es. curatore della eredit\u00e0 giacente).<\/p>\n<p>\u00c8 sufficiente anche che il richiedente sia un mero chiamato all\u2019eredit\u00e0 e la mera richiesta di CSE non si ritiene comporti accettazione tacita della eredit\u00e0.<\/p>\n<p>Una volta ottenuta la richiesta di rilascio del CSE \u00e8 opportuno, anche se non obbligatorio (vedi Corte di Giustizia dell\u2019UE, 17.1.2019, causa C-102\/18, Brisch), che il notaio faccia compilare la domanda di rilascio secondo la modulistica scaricabile dal medesimo link di cui sopra (si veda in calce una ipotesi di domanda di rilascio compilata).<\/p>\n<p>Ove i beneficiari della successione sono soggetti ulteriori rispetto al richiedente, il notaio avr\u00e0 il dovere di informare i beneficiari della successione oltre che gli esecutori testamentari e gli amministratori dell\u2019eredit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>La natura giuridica del CSE emesso dal notaio <\/strong><\/p>\n<p>Si ritiene si tratti non di atto notarile (secondo la disciplina della Legge 89 del 1913) n\u00e9 di una decisione di carattere giudiziale, bens\u00ec atto <em>sui generis<\/em> disciplinato direttamente dal diritto dell\u2019Unione Europea pi\u00f9 propriamente assimilabile a un <strong>provvedimento di volontaria giurisdizione<\/strong>.<\/p>\n<p>Il notaio, anche allo scopo di emetterne copia, lo iscriver\u00e0 a Repertorio ed a Raccolta, con onorario di Repertorio pari ad Euro 46,00 e versando la tassa archivio conseguente.<\/p>\n<p>Egli lo dovr\u00e0 compilare secondo la scrupolosa modulistica di cui al citato Regolamento, ma non sar\u00e0 tenuto ad applicare le ulteriori regole di cui alla legge notarile, n\u00e9 sar\u00e0 tenuto alla formalit\u00e0 di registrazione (anche se da ultimo l\u2019AE, con risposta ad interpello del 27.11.2020 n. 563 ha ritenuto di considerarlo atto notarile soggetto a registrazione in termine fisso con assolvimento di imposta di registro in misura fissa).<\/p>\n<p>Tra le conseguenze del non essere equiparato ad un atto notarile in senso tecnico, quello di poter essere redatto anche in una lingua diversa da quella italiana (per quanto non conosciuta dal notaio), purch\u00e9 si tratti di una delle 23 lingue in cui \u00e8 disponibile il modulo standard allegato al Regolamento di esecuzione n. 1329\/2014.<\/p>\n<p><strong>Chi pu\u00f2 chiedere il rilascio di una copia del CSE<\/strong><\/p>\n<p>Lo potr\u00e0 fare lo stesso soggetto che ne ha chiesto il rilascio, ma anche altri che ne abbiano interesse (si pensi al coerede o al legatario). Questi \u00e8 opportuno, anche se non obbligatorio, sottoscriva una formale richiesta di copia anche in considerazione del fatto che il notaio, secondo il regolamento, deve conservare elenco dei soggetti che ne abbiano ricevute copie (unitamente al quale sar\u00e0 opportuno tenga traccia anche del numero, della data del rilascio e della scadenza).<\/p>\n<p><strong>Scadenza e proroga delle copie<\/strong><\/p>\n<p>La copia scade decorsi <strong>sei mesi<\/strong> dalla data del suo rilascio e la data di scadenza \u00e8 indicata nella stessa copia rilasciata.<\/p>\n<p>La scadenza pu\u00f2 essere prorogata solo in casi eccezionali che vanno motivati e la cui documentazione a supporto \u00e8 opportuno venga conservata dal notaio. La proroga sar\u00e0 inserita in calce alla copia rilasciata e annotata nell\u2019elenco delle copie rilasciate con una formula del tipo \u201c<em>La validit\u00e0 della presente copia, rilasciata a \u2026 su richiesta, \u00e8 prorogata al \u2026\u2026 Data a firma del notaio<\/em>\u201d<\/p>\n<p><strong>Copie in lingua diversa dall\u2019originale<\/strong><\/p>\n<p>Le copie non possono essere rilasciate in lingua diversa altrimenti sarebbero difformi dall\u2019originale, ma \u00e8 ben possibile che alla copia venga allegata una traduzione in lingua straniera fatta dallo stesso notaio o altro soggetto abilitato nella lingua dello Stato di destinazione.<\/p>\n<p><strong>I certificati successori possono essere emessi anche per successioni che non hanno elementi di transnazionalit\u00e0?<\/strong><\/p>\n<p>No, in assenza di una espressa previsione normativa non si ritiene al momento possibile il rilascio di un CSE di diritto interno.<\/p>\n<p>Qui di seguito si mettono a disposizione alcuni materiali utili.<\/p>\n<p>&#8211; <strong><a href=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ESEMPIO-CSE-.docx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">un esempio di CSE compilato<\/a>;<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; <strong><a href=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ESEMPIO-RICHIESTA-CSE.docx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">un esempio di domanda di CSE compilata<\/a><\/strong> nel caso non ricorra la necessit\u00e0 di inserire alcun allegato perch\u00e9 il richiedente non \u00e8 una persona giuridica, il defunto non aveva coniuge o partner convivente oppure non ci sono altri beneficiari oltre il richiedente;<\/p>\n<p>&#8211; un <a href=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/200519_Vademecum_CSE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Vademecum in tema di Certificato Successorio europeo<\/strong> <\/a>realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato, con il contributo della Commissione Affari Europei e Internazionali.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando un cittadino croato residente in Italia lascia in eredit\u00e0 un bene che si trova in Francia si apre&nbsp;una successione transfrontaliera.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","footnotes":""},"categories":[202],"tags":[434],"class_list":["post-5295","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-come-fare-per","tag-newsletter-infonews-del-31-12-2020-n-4"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5295"}],"collection":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5295"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5295\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5983,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5295\/revisions\/5983"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5295"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5295"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5295"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}