{"id":5247,"date":"2018-03-15T00:00:00","date_gmt":"2018-03-14T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.2.57\/index.php\/2018\/03\/15\/home_n1_2018-3\/"},"modified":"2024-07-02T16:36:17","modified_gmt":"2024-07-02T14:36:17","slug":"home_n1_2018-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/2018\/03\/15\/home_n1_2018-3\/","title":{"rendered":"Tenere il Registro delle attivit\u00e0 di trattamento"},"content":{"rendered":"<div class=\"post-content\"><div>Tra le varie novit\u00e0 introdotte dal nuovo <b>Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016\/679<\/b> c.d. <b><i>General Data Protection Regulation <\/i><\/b>o pi\u00f9 conosciuto come<b> GDPR <\/b>dall&#8217;acronimo inglese) vi \u00e8 senza dubbio il <b>Registro delle attivit\u00e0 di Trattamento<\/b> previsto dall&#8217;art. 30.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Il <b>Registro delle attivit\u00e0 di Trattamento<\/b> non deve essere considerato come un <b>mero adempimento burocratico; <\/b>anzi, la sua redazione potrebbe avere anche<strong> scopi <\/strong><b>ulteriori <\/b>in tema di <b><b>informazione, consapevolezza <\/b><\/b>e <b><b>condivisione<\/b><\/b>interna delle problematiche della privacy e costituire lo strumento di pianificazione e controllo della politica della<b><b> sicurezza di dati<\/b> e banche dati: quindi deve essere considerato come <b>strumento <\/b><b>indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio<\/b><\/b> (ulteriori adempimenti previsti dal GDPR in ottica di responsabilit\u00e0 o <i>accountability<\/i>).<\/div>\n<div><\/div>\n<div><b>\u00c8 una vera novit\u00e0?<\/p>\n<p><\/b><\/div>\n<div>In realt\u00e0, nonostante l&#8217;importanza dello strumento, non si deve prendere paura: lo stesso Garante ha posto l&#8217;attenzione sulla <b>sostanziale coincidenza<\/b> fra i contenuti che devono costituire il registro delle attivit\u00e0 di trattamento <i>ex<\/i> art. 30 del GDPR e quelli della notifica dei trattamenti di cui all&#8217;art. 38 comma 2 del previgente D.Lgs. n. 196\/03 (per il trattamento di dati biometrici e dati idonei a rivelare lo stato di salute).<\/div>\n<div><\/div>\n<div><b>Chi \u00e8 obbligato alla tenuta del registro delle attivit\u00e0 di trattamento<\/p>\n<p><\/b><\/div>\n<div>Ma prima ancora di vedere come funzioni tale registro, dovremmo capire chi sia obbligato alla sua tenuta.<\/div>\n<div>L&#8217;art. 30 distingue tra organismi con almeno 250 dipendenti ed organismi sotto tale soglia.<\/div>\n<div>Per gli organismi con almeno 250 dipendenti, il trattamento di dati personali \u2013 a prescindere da altri parametri \u2013 comporta di per s\u00e9 l&#8217;obbligo automatico di tenuta del registro: ma basta stare attenti a non assumere troppo personale?<\/div>\n<div>Sotto tale soglia (molto pi\u00f9 realistica per uno studio notarile) non vi \u00e8 obbligo di tenuta del registro se:<\/div>\n<div>&#8211; il <b>trattamento di dati personali<\/b> \u00e8 <b>occasionale<\/b> e <b>non<\/b> include <b>categorie particolari di dati<\/b> di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all&#8217;articolo 10,<\/div>\n<div>sempre a meno che il trattamento possa presentare un rischio per i diritti e le libert\u00e0 dell&#8217;interessato.<\/div>\n<div>Quindi, se da un lato \u00e8 (probabilmente) impensabile uno studio notarile con almeno 250 dipendenti, si deve per\u00f2 tener conto di alcune considerazioni.<\/div>\n<div>Nell&#8217;ambito della privacy come regolata dal GDPR, l&#8217;oggetto della protezione \u00e8 rimasto immutato: <b>qualsiasi informazione<\/b> riguardante una <b>persona fisica<\/b> identificata o identificabile, che sia oggetto di <b>trattamento<\/b>.<\/div>\n<div>Cosa significa? Che si invade il campo della privacy ogni qualvolta si compia una <b>qualsiasi operazione<\/b> o insieme di operazioni, compiute con o senza l&#8217;ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l&#8217;organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l&#8217;adattamento o la modifica, l&#8217;estrazione, la consultazione, l&#8217;uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l&#8217;interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di <b>dati personali<\/b> o insiemi di dati personali, cio\u00e8 \u201cinformazioni che identificano o rendono identificabile una <b>persona fisica<\/b> (vivente) e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc&#8230;\u201d e particolarmente i <b>dati identificativi<\/b>, cio\u00e8 quelli che permettono l&#8217;identificazione diretta (<b>PII <\/b>acronimo di<b> Personally identifiable information<\/b>) che, secondo la definizione utilizzata dall&#8217;<b>Istituto nazionale degli standard e della tecnologia<\/b> (NIST) sono: <b>nome <\/b>e <b>cognome&lt;\/b&gt;; <b>indirizzo di casa&lt;\/b&gt;; <b>indirizzo <i>email<\/i>&lt;\/b&gt;; <b>numero identificativo nazionale&lt;\/b&gt;; numero di passaporto; indirizzo IP (quando collegato ad altri dati); <b>numero di targa del veicolo&lt;\/b&gt;; <b>numero di patente&lt;\/b&gt;; volto, impronte digitali o <b>calligrafia&lt;\/b&gt;; numeri di carta di credito; identit\u00e0 digitale; <b>data di nascita&lt;\/b&gt;; <b>luogo di nascita&lt;\/b&gt;; informazioni genetiche; <b>numero di telefono<\/b> e <i>account name<\/i> o <i>nickname<\/i>.<\/b><\/b><\/b><\/b><\/b><\/b><\/b><\/b><\/b><\/div>\n<div>E i notai trattano una <b>mole enorme (non occasionale) di dati personali<\/b> da inserire in atti, repertori, banche dati, archivi ed adempimenti vari e questo a prescindere dagli strumenti tecnologici usati: se da un lato il GDPR cerca di adeguarsi alle nuove frontiere tecnologiche, lo stesso precisa (15\u00b0 considerando) che &#8220;al fine di evitare l&#8217;insorgere di gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere <b>neutrale sotto il profilo tecnologico<\/b> e <b>non dovrebbe dipendere dalle tecniche impiegate<\/b>&#8221; \u2026<\/div>\n<div>La tutela quindi prescinde dalle tecniche utilizzate (e quindi anche dalla tecnologia delle stesse)!<\/div>\n<div>Poi non si possono poi dimenticare i rilevantissimi <b>dati sensibili<\/b>, cio\u00e8 categorie<b> particolari di dati<\/b> che possono rivelare l&#8217;origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l&#8217;adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo <b>stato di salute<\/b> e la vita sessuale: basti pensare al caso delle menzioni in atto della l.n. per il caso di menomazioni fisiche di un comparente o di atto nell&#8217;interesse di un interdetto o un beneficiario di amministrazione di sostegno; i <b>dati giudiziari,<\/b> che possono rivelare l&#8217;esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualit\u00e0 di imputato o di indagato, ed in ultimo i <b>dati biometrici<\/b> (per l&#8217;utilizzo di <a href=\"http:\/\/www.infonews.notartel.it\/opencms\/infonews\/articoli\/n1_2016\/n1_2016_comefareper_manentecesarano.html\" target=\"_self\" rel=\"noopener\"><strong>iStrumentum<\/strong><\/a>, espressamente richiamati dall&#8217;art. 9, paragrafo 1 del GDPR, cio\u00e8 i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l&#8217;identificazione univoca, quali anche l&#8217;immagine facciale o i dati dattiloscopici).<\/div>\n<div><\/div>\n<div><b>Come funziona il registro delle attivit\u00e0 di trattamento<\/b><\/div>\n<div><\/div>\n<div>In realt\u00e0 non esiste un modello specifico da seguire: il GDPR si limita a dettare i <b>contenuti minimi che devono essere indicati all&#8217;interno del registro<\/b> e non determina (se non molto sommariamente, al pari delle istruzioni dettate dal Garante) le modalit\u00e0 della sua tenuta, in quanto la sua compilazione pu\u00f2 essere fatta con vari strumenti; dovr\u00e0 per\u00f2 essere tenuto in forma scritta, su supporto tangibile oppure, e preferibilmente, in formato elettronico: quindi dal semplice foglio di carta ad un foglio di calcolo, fino ad un vero e proprio <i>database<\/i>.<\/div>\n<div>Ne consegue che ove il proprio studio notarile sia poco strutturato, ruotando principalmente sulla persona del notaio stesso e magari anche un solo collaboratore, pu\u00f2 essere sufficiente la tenuta del registro con modalit\u00e0 cartacee, magari limitandosi a stampare in \u201corizzontale\u201d su uno o pi\u00f9 fogli A4 la tabella seguente (<em>aprire l&#8217;immagine in un&#8217;altra scheda per ingrandire, ndr<\/em>).<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u00a0<img decoding=\"async\" style=\"width: 1221px;\" title=\"tabella1-privacy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/tabella1-privacy.png\" alt=\"\" \/><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Questo modello ovviamente \u00e8 stato predisposto tenendo conto delle peculiarit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 notarile, ma anche dell&#8217;aspetto dimensionale di uno studio &#8220;medio&#8221; notarile, non molto lontano da quello tipico delle PMI; il giorno 8 ottobre 2018, lo stesso Garante ne ha pubblicato uno non dissimile, mirato proprio a soddisfare le esigenze delle PMI (<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/regolamentoue\/registro\"><strong>https:\/\/www.garanteprivacy.it\/regolamentoue\/registro<\/strong><\/a>).<\/div>\n<div>Invece, lo studio notarile pi\u00f9 strutturato, magari organizzato in forma associata e\/o pi\u00f9 livelli e\/o studi allocati sul territorio, probabilmente dovrebbe rivolgersi ad uno specifico programma di una <i>software house<\/i>, anche se nulla vieta \u2013 come per gli studi con livelli di organizzazione meno elevati &#8211; di utilizzare un foglio di calcolo.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u00c8 quindi importante capire sin da subito che <b>il registro delle attivit\u00e0 di trattamento non \u00e8 un documento che una volta redatto pu\u00f2 rimanere fermo e immutabile<\/b> per sempre, dev\u2019essere inteso come un vero e proprio <b>strumento di lavoro<\/b>, e come tale deve essere modificato e deve essere mantenuto aggiornato, e sempre attuale.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Nell\u2019affrontare questo tema per\u00f2 \u00e8 doveroso utilizzare una corretta terminologia: si parla infatti di <b>attivit\u00e0 di trattamento<\/b> e non di <b>trattamenti<\/b>, in quanto questi ultimi sono ben definiti dall\u2019articolo 4 del GDPR: \u00e8 importante infatti distinguere sempre il concetto di trattamento da quello di attivit\u00e0 di trattamento, per mantenere una coerenza con la normativa.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Quindi, il registro deve essere tenuto non tanto avendo a mente il trattamento dei dati effettuato, bens\u00ec il <b>processo<\/b> che riguarda tale trattamento e le sue finalit\u00e0: il trattamento dei dati di un cliente per l&#8217;emissione della fattura fiscale \u00e8 ben diverso da quello per l&#8217;annotazione a repertorio, la prima soggetta \u2013 ad esempio \u2013 a conservazione a termine e l&#8217;altra praticamente perpetua, mentre tale conservazione potrebbe essere molto breve in caso di incarico professionale non confermato!<br \/>\n<b><br \/>\nQuali sono i trattamenti dei quali si deve riportare il processo nel registro?<\/b><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Di certo la <b>raccolta<\/b>, la <b>registrazione<\/b>, l&#8217;<b>organizzazione<\/b>, la <b>strutturazione<\/b>, la <b>conservazione<\/b>, l&#8217;<b>adattamento<\/b> o la <b>modifica<\/b>, l&#8217;<b>estrazione<\/b>, la <b>consultazione<\/b>, l&#8217;<b>uso<\/b>, la <b>comunicazione<\/b> mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il <b>raffronto<\/b> o l&#8217;<b>interconnessione<\/b>, la <b>limitazione<\/b>, la <b>cancellazione<\/b> e la <b>distruzione<\/b> di dati personali, come sopra elencati, anche se non registrati in una banca di dati o in un archivio (anche se la precisazione \u00e8 in realt\u00e0 presente solo all&#8217;art. 4 del vigente Codice Privacy): l&#8217;elenco non \u00e8 per\u00f2 esaustivo, ma riguarda qualsiasi operazione di utilizzo sia a carattere interno (quali ad es. organizzazione in un <i>data base<\/i>, conservazione in un archivio esterno o <i>cloud<\/i>, raffronto dei dati), sia verso l&#8217;esterno (quali ad es. interconnessione, comunicazione e diffusione, anche a mezzo dei canali telematici)!<\/div>\n<div><\/div>\n<div>E\u2019 importante ricordare che per <b>archivi<\/b> non si devono intendere solo quelli presenti sul sistema informativo centrale (es. <i>server<\/i>, <i>hard disk<\/i> esterno o <i>cloud<\/i>), ma anche quelli presenti sul <i>personal computer<\/i> dei singoli utenti. Al riguardo la presenza di <i>policy<\/i> che vietano l\u2019archiviazione in locale dei dati non esime il \u201c<b>titolare del trattamento<\/b>\u201d dalla responsabilit\u00e0 derivante dalla loro presenza e dal loro uso.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>L\u2019art. 30 prevede per\u00f2 due diverse tipologie di registro di attivit\u00e0 di trattamento, la prima tenuta dal titolare del trattamento o dal suo rappresentante, la seconda dal responsabile del trattamento o dal suo rappresentante.<\/div>\n<div>Difatti bisogna ricordare che il primo comma dell&#8217;art. 30 si riferisce agli obblighi del \u201c<b>titolare del trattamento<\/b>\u201d, in questo caso la persona fisica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalit\u00e0 e i mezzi del trattamento di dati personali, mentre il secondo comma si riferisce agli obblighi del (o dei) \u201c<b>responsabile del trattamento<\/b>\u201d, cio\u00e8 della persona fisica che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.<\/div>\n<div>Ai commi 1 (per il titolare) e 2 (per il responsabile) l\u2019art. 30 fornisce precise indicazioni sui contenuti minimi obbligatori che il registro deve indicare, contenuti &#8211; che per comodit\u00e0 di comparazione &#8211; si riportano nella seguente tabella:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u00a0<img decoding=\"async\" style=\"width: 856px;\" title=\"tabella2-privacy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/tabella2-privacy.png\" alt=\"\" \/><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Perch\u00e9 \u00e8 importante distinguere le varie figure?<\/strong><\/div>\n<div><b><\/p>\n<p><\/b><\/div>\n<div>Perch\u00e9 il titolare ed il responsabile hanno ovviamente obblighi diversi e quindi bisogna vedere nell&#8217;ambito dello studio notarile chi rivesta tale figura.<\/div>\n<div>Di certo il notaio \u00e8 il \u201c<b>titolare del trattamento<\/b>\u201d, cio\u00e8 \u201cla persona fisica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalit\u00e0 e i mezzi del trattamento di dati personali\u201d.<\/div>\n<div>Per i collaboratori del notaio, attualmente il Codice Privacy prevede la figura dell&#8217;<b>&#8220;incaricato del trattamento\u201d&lt;\/b&gt;; il regolamento non la elenca espressamente tra le varie figure, ma<b> non ne esclude<\/b> la presenza in quanto fa comunque riferimento a &#8220;persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l&#8217;autorit\u00e0 diretta del titolare o del responsabile&#8221; (si veda, in particolare, l&#8217;art. 4, n. 10, del GDPR).<\/b><\/div>\n<div>Data la centralit\u00e0 della funzione del notaio, difficilmente si dovrebbero configurare dei collaboratori di uno studio notarile come \u201c<b>responsabili del trattamento<\/b>\u201d secondo la definizione del GDPR.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Ma <b>attenzione<\/b>, \u201c<b>responsabili del trattamento<\/b>\u201d potrebbero essere il fornitore del servizio di <i>hosting<\/i>, sul quale \u00e8 alloggiato l\u2019eventuale sito <i>web<\/i> e su cui transitano le <i>e-mail<\/i> e con l\u2019eventuale consulente o <i>software house<\/i> che si occupa di aggiornare o manutenere il <i>software<\/i> gestionale dello studio (magari concesso in licenza) e con tutti gli altri eventuali soggetti cui si trasferiscono dati di clienti o collaboratori fuori dallo studio (si pensi allo studio che non gestisca direttamente la propria contabilit\u00e0, ma si che si avvale delle strutture di terzi, quali quelle del proprio commercialista o chi si appoggia a servizi di <i>outsourcing<\/i> nel settore delle visure ipo-catastali o per specifici adempimenti)!<\/div>\n<div>In ogni caso i collaboratori che non saranno configurabili come \u201c<b>responsabili del trattamento<\/b>\u201d dovranno essere designati \u201c<b>incaricati del trattamento<\/b>\u201d o comunque autorizzati a gestire i dati (e quei soli dati, utilizzando ad esempio il sistema dei \u201cpermessi\u201d) limitatamente a ci\u00f2 che ad essi compete e dovranno essere loro impartite, inoltre, istruzioni operative o linee guida su come gestire i dati di terzi e proteggerli.<\/div>\n<div>Tutto questo perch\u00e9, ovviamente, la responsabilit\u00e0 delle varie figure presenti in uno studio notarile varia a seconda del proprio ruolo.<\/div>\n<div>Difatti, dal confronto dei dati della tabella, si evidenzia chiaramente che la descrizione delle finalit\u00e0 e l\u2019indicazione dei termini di <b>cancellazione<\/b> sono previsti nel solo registro del \u201c<b>titolare del trattamento<\/b>\u201d, in quanto scelte che spettano a quest\u2019ultimo e non ad altri.<\/div>\n<div>Si ritiene invece che l\u2019obbligo in capo al responsabile di descrivere le categorie dei trattamenti effettuati per conto del titolare renda pressoch\u00e9 necessaria una descrizione degli interessati e delle categorie di dati coinvolti nonch\u00e9 dei destinatari a cui i dati saranno comunicati; ne consegue che la differenziazione delle due tipologie di registro, del titolare e del responsabile, su questi punti \u00e8 meno netta.<\/div>\n<div>Entrambi i registri prevedono come <b>obbligatoria<\/b> \u201cla descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all\u2019art. 32.1\u201d.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Come detto sopra, definire a priori quali mansioni configurino la figura di \u201c<b>responsabili del trattamento<\/b>\u201d o di \u201c<b>incaricati del trattamento<\/b>\u201d non sempre \u00e8 facile, per\u00f2 si deve tener conto che solo i \u201c<b>responsabili del trattamento<\/b>\u201d sono obbligati alla tenuta del proprio registro; nulla vieta, per\u00f2, di avvalersi di un \u201c<b>Responsabile della protezione dei dati<\/b>\u201d o \u201c<b>Data Protection Officer<\/b>\u201d (anche esterno): difatti, il Gruppo di lavoro WP29, nelle linee guida sul DPO (<b>Data Protection Officer<\/b> o <b>Responsabile della protezione dei dati<\/b>), ha chiarito che questi, ove presente, possa tenere in concreto il <b>registro delle attivit\u00e0 di trattamento<\/b> sotto la responsabilit\u00e0 del titolare e del responsabile del trattamento.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><b>Modalit\u00e0 di aggiornamento del registro<\/p>\n<p><\/b><\/div>\n<div>Ma se viene introdotto un nuovo adempimento fiscale\/notarile o si cambia un processo di trattamento (ad esempio, si passi dal cartaceo al telematico), si deve anche aggiornare il Registro?<\/div>\n<div><b>Certamente<\/b>, si deve ritenere che ad <b>ogni nuova attivit\u00e0 di trattamento<\/b> corrisponda un obbligo di modifica del Registro da parte del Titolare ovvero del Responsabile del trattamento, ciascuno nei campi di rispettiva competenza, ma, in attesa di un intervento chiarificatore del Garante, si deve rilevare l\u2019assenza di un termine temporale entro il quale aggiornarlo; \u00e8 comunque opportuno agire nel minor tempo possibile, affinch\u00e8 sia aggiornato in caso di messa a disposizione dell\u2019autorit\u00e0 di controllo.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><b>Il registro negli studi associati: chi lo deve tenere?<\/b><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Inoltre, se pi\u00f9 professionisti operano all\u2019interno del medesimo studio, si dovr\u00e0 verificare se alla propria compagine organizzativa si applichi l\u2019art. 26 del GDPR (\u201cAllorch\u00e9 due o pi\u00f9 titolari del trattamento determinano <b>congiuntamente<\/b> le finalit\u00e0 e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento\u201d) e quindi se i professionisti operino in qualit\u00e0 di <b>contitolari del trattamento<\/b>: in tal caso determinano di comune accordo modalit\u00e0 e finalit\u00e0 del trattamento dei dati e si dovr\u00e0 sottoscrivere un accordo interno in cui i professionisti disciplinano le proprie responsabilit\u00e0 e obblighi in materia di dati personali e ciascuno dovr\u00e0 tenere il proprio Registro (indicando appunto il contitolare).<\/div>\n<div><\/div>\n<div><b>Registro o registri?<\/p>\n<p><\/b><\/div>\n<div>Da ultimo \u00e8 opportuno considerare che troppo spesso un&#8217;organizzazione approccia i propri adempimenti con la sola ottica del Titolare di trattamento, dimenticando che a volte <strong>pu\u00f2 ricoprire<\/strong> contemporaneamente anche <strong>ruoli diversi<\/strong>, in particolare quello di Responsabile di trattamento.<\/div>\n<div>E&#8217; ad esempio piuttosto comune che una banca sia designata responsabile di trattamento da parte degli enti per i quali svolge attivit\u00e0 di tesoreria.<\/div>\n<div>Tale fattispecie potr\u00e0 ampliarsi notevolmente con il GDPR che appare pi\u00f9 <strong>prescrittivo <\/strong>circa i casi nei quali la designazione di tale soggetto si renda necessaria.<\/div>\n<div>Tale eventualit\u00e0 porta un&#8217;organizzazione non solo a dovere redigere il registro delle attivit\u00e0 di trattamento che svolge in qualit\u00e0 di Titolare, ma anche i registri di quelle svolte in qualit\u00e0 di Responsabile.<\/div>\n<div>Questo potrebbe porsi anche in uno studio notarile.<\/div>\n<div>Potrebbe ad esempio porsi il problema del notaio che allo svolgimento della propria attivit\u00e0 professionale \u201ctipica\u201d, affianchi anche quella dei protesti e\/o delle esecuzioni immobiliari, spesso \u2013 in tal caso \u2013 esercitate a mezzo di associazioni professionali <i>ad hoc<\/i>: di conseguenza, i processi di trattamento non solo possono essere radicalmente diversi rispetto a quelli ordinari del proprio studio notarile, ma addirittura svolti da incaricati distinti.<\/div>\n<div>Ovviamente questo non \u00e8 il solo impatto della contemporanea pluralit\u00e0 di ruoli svolti in generale da un professionista (tale aspetto impatta notevolmente ad esempio anche sulla redazione di contratti con <i>outsourcer<\/i> che al tempo stesso possono apparire come fornitori o subfornitori).<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una guida pratica alla tenuta del Registro delle attivit\u00e0 di Trattamento, tra le novit\u00e0 pi\u00f9 importanti introdotte dal nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016\/679 c.d. 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