{"id":5220,"date":"2016-12-30T00:00:00","date_gmt":"2016-12-29T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.2.57\/index.php\/2016\/12\/30\/home_n4_2016-3\/"},"modified":"2024-07-02T11:24:03","modified_gmt":"2024-07-02T09:24:03","slug":"home_n4_2016-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/2016\/12\/30\/home_n4_2016-3\/","title":{"rendered":"Trasferire un dominio web"},"content":{"rendered":"<div class=\"post-content\"><p>Il concetto di nome di dominio e la sua evoluzione sono strettamente correlati con lo sviluppo di Internet.<br \/>\nInizialmente i &ldquo;<strong>nomi di dominio<\/strong>&rdquo; non esistevano e i dispositivi (pc, server, etc) e quindi i servizi informatici disponibili in rete Internet erano individuati solo da una stringa di numeri fatta di dodici cifre decimali e suddivisa, tramite punti, in quattro gruppi da 3 cifre ciascuno. Nella terminologia Internet ci\u00f2 costituiva, e costituisce tuttora, un indirizzo del protocollo IP ovvero un IP Address (n.d.r. TCP\/IP protocol v.4).<br \/>\nTale modalit\u00e0 di individuazione dei servizi all&rsquo;interno di Internet in senso lato, secondo l&rsquo;accezione appena sopra, tramite indirizzo numerico, produceva, per\u00f2, un inconveniente ovvero quello di identificare i servizi in maniera impersonale e difficile da memorizzare.<\/p>\n<div><strong>La storia della registrazione<br \/>\n<br type=\"_moz\" \/><br \/>\n<\/strong><\/div>\n<div>Fu cos\u00ec che, a partire dai primi anni &rsquo;80, si pens\u00f2 di identificare i servizi informatici (tra i quali anche quelli del &ldquo;www&rdquo;) associando all&rsquo;indirizzo numerico sopra descritto anche un indirizzo alfanumerico di senso compiuto tramite l&rsquo;utilizzo dei caratteri componenti l&rsquo;alfabeto inglese (uno dei motivi del perch\u00e9, ancora oggi, sono vietati i caratteri accentati all&rsquo;interno dei nomi oltre ad una serie di altri caratteri speciali). In questo modo si sono potuti creare nomi di dominio cos\u00ec come li conosciamo noi oggi, ovvero di facile memorizzazione da parte degli utenti e gi\u00e0 parzialmente descrittivi del servizio che vanno ad identificare. Vedasi quale esempio: <i>www.agenziaentrate.gov.it<\/i>.<\/div>\n<div>\nIl protocollo tecnologico con cui \u00e8 stato possibile caratterizzare un servizio Internet mediante un indirizzo &ldquo;alfabetico-nominativo&rdquo; ha preso il nome di &ldquo;<strong>domain name system<\/strong>&rdquo;, o brevemente DNS.<\/div>\n<div>Il nome di dominio \u00e8 formato da riferimenti sempre pi\u00f9 dettagliati al servizio che identifica procedendo da destra verso sinistra. In particolare, all&rsquo;estrema destra del nome di dominio troveremo il riferimento pi\u00f9 generico, il cosiddetto &ldquo;Top Level Domain&rdquo; (o anche root), che \u00e8 costituito dai ben noti suffissi &ldquo;.com&rdquo;, &ldquo;.it&rdquo;, &ldquo;org&rdquo;, eccetera.<\/div>\n<div>\nIl suffisso &ldquo;.com&rdquo; fu il primo ad essere adottato. La sua introduzione risale al 1985 e inizialmente questo dominio nacque per designare le sole realt\u00e0 commerciali; questa connotazione \u00e8 andata persa col tempo. A partire dagli anni &rsquo;90, infatti, chiunque pu\u00f2 registrarsi con il suffisso &ldquo;.com&rdquo;, che si \u00e8, quindi, aperto al pubblico in generale, divenendo uno dei suffissi pi\u00f9 utilizzati.<\/div>\n<div>A partire dalla registrazione del dominio symbolics.com, avvenuta il 15 marzo 1985, si \u00e8 assistito alla diffusione, prima negli USA ed in seguito in tutto il mondo, dei nomi di dominio come li conosciamo oggi.<\/div>\n<div>Inizialmente i domini &ldquo;.com&rdquo; erano amministrati dal <strong>Dipartimento di della Difesa degli Stati Uniti d&rsquo;America<\/strong>, mentre oggi sono gestiti dalla <strong>Verisign<\/strong>, una societ\u00e0 privata costituita nel 1995.<\/div>\n<div>Il principio che regola l&rsquo;attribuzione della titolarit\u00e0 del dominio, ad oggi, rimane essenzialmente quello per cui chi prima avanza una richiesta di uso del nome (ammesso che non sia gi\u00e0 impegnato) \u00e8 il primo ad esserne il titolare (in termini inglesi <i>first come, first served<\/i>)<i>.<br \/>\n<br type=\"_moz\" \/><br \/>\n<\/i><\/div>\n<div><strong>Natura giuridica del nome di dominio<br \/>\n<br type=\"_moz\" \/><br \/>\n<\/strong><\/div>\n<div>\u00c8 discussa la <strong>natura giuridica <\/strong>del nome di dominio e attorno a tale dibattito non \u00e8 possibile rinvenire uniformit\u00e0 di giudizio tra dottrina, giurisprudenza e legislazione.<\/div>\n<div>Il problema principale \u00e8 rinvenibile nel fatto che non esistano istituti <i>ad hoc<\/i> destinati a normare un bene giuridico di nascita relativamente recente quale il nome di dominio. Si \u00e8 infatti dovuto procedere al suo inquadramento tramite la non sempre soddisfacente applicazione analogica di istituti gi\u00e0 tipizzati dal nostro legislatore, ovvero la disciplina dei segni distintivi dell&rsquo;imprenditore.<\/div>\n<div>\nLa giurisprudenza neg\u00f2 inizialmente che un indirizzo telematico potesse assolvere anche a una qualsivoglia funzione di segno distintivo di un&rsquo;attivit\u00e0 imprenditoriale. Successivamente questa posizione \u00e8 stata progressivamente abbandonata e si \u00e8 arrivati alla concezione che il nome di dominio non possa essere considerato solo un mero recapito elettronico, ma rivesta una funzione identificativa e individualizzante della connessa attivit\u00e0 informativa.<\/div>\n<div>\nUna volta proceduto all&rsquo;inquadramento del nome di dominio all&rsquo;interno del novero dei segni distintivi dell&rsquo;impresa, si \u00e8 aperta in Giurisprudenza la questione di quale tra i suddetti segni possa meglio individuare e tutelare il nome di dominio. In particolare, da pi\u00f9 parti, venne ipotizzato che, date le affinit\u00e0 delle funzioni esercitate in favore del titolare, la funzione distintiva svolta dal nome di dominio potesse essere esercitata dall&rsquo;insegna cosicch\u00e9 il sito configurerebbe il luogo virtuale dove l&rsquo;imprenditore contatta il suo cliente al fine di concludere con esso il contratto.<\/div>\n<div>La pur suggestiva equiparazione del nome a dominio tra i segni distintivi dell&rsquo;imprenditore non tiene per\u00f2 conto che spesso il servizio Internet contrassegnato dal nome di dominio non \u00e8 utilizzato per l&rsquo;esercizio di un&rsquo;attivit\u00e0 economica e commerciale, vedasi la variet\u00e0 di Top Level Domain che affiancano il suffisso &ldquo;.com&rdquo; e che non hanno nessuna finalit\u00e0 imprenditoriale. Spesso, infatti, il nome a dominio viene impiegato per mere finalit\u00e0 informative che esulano gli scopi commerciali.<\/div>\n<div>\nLa dottrina ritiene quindi che il nome di dominio rivesta caratteri di novit\u00e0 che non sono riconducibili ai segni distintivi gi\u00e0 disciplinati dal nostro Legislatore, essendo esso in grado di sintetizzare al suo interno tutte le peculiarit\u00e0 dei tradizionali segni distintivi. A seconda della fattispecie esaminata potremmo quindi rinvenire nel nome di dominio caratteristiche proprie del marchio, dell&rsquo;insegna, della ditta, cos\u00ec come quelle di un semplice indirizzo o di insegna pubblicitaria.<br \/>\n&nbsp;<\/div>\n<div><strong>La differenza tra contenuti del servizio ed il nome internet del sito<br \/>\n<br type=\"_moz\" \/><br \/>\n<\/strong><\/div>\n<div>\u00c8 bene inoltre sottolineare come una cosa sia il nome di dominio e la sua titolarit\u00e0 e un&rsquo;altra siano i servizi e\/o i <strong>contenuti<\/strong>, rinvenibili nel sito del servizio informatico identificato dal nome di dominio stesso.<\/div>\n<div>Nel caso specifico in cui il servizio informatico individuato dal nome di dominio corrisponda a un sito web e nella ulteriore accezione che in tale sito web ci siano contenuti di diverso genere, le immagini, in particolare, sono soggette a una disciplina separata, regolata dalle norme del copyright e va pertanto sottolineato che trasferire la titolarit\u00e0 del nome di dominio non significa trasferire il contenuto del sito web che individua e del contenuto a esso afferente.<\/div>\n<div>\nPer quel che concerne le immagini occorre rilevare che la maggior parte delle immagini che Google presenta all&rsquo;esito di una ricerca sono coperte da <strong>copyright<\/strong>, fatto che le rende inutilizzabili a piacimento dal titolare di un sito web, necessitando in proposito il consenso del titolare del copyright. Pertanto in caso di trasferimento della titolarit\u00e0 di una piattaforma web sar\u00e0 assolutamente necessario precisare, nel dettaglio, quali elementi siano oggetto del contratto e a quali condizioni.<\/div>\n<div>Una cosa infatti \u00e8 il trasferimento del solo nome di dominio inquadrato in qualsivoglia fattispecie di marchio, insegna, ditta o segno distintivo atipico, un&rsquo;altra sarebbe il trasferimento dei contenuti del sito web del quale il nome a dominio \u00e8 solo la &ldquo;<strong>targa<\/strong>&rdquo;. Trasferimento quest&rsquo;ultimo che porrebbe molte pi\u00f9 problematiche in relazione al suo contenuto pi\u00f9 ampio.<\/div>\n<div>Nel complesso, mentre il trasferimento della titolarit\u00e0 del dominio segue regole tipiche, come si vedr\u00e0 tra breve, la tutela del diritto all&rsquo;uso o contro l&rsquo;uso illegittimo di altri dipende dalla natura del servizio informatico, che varia da caso a caso.<br \/>\n&nbsp;<\/div>\n<div><strong>La pubblicazione di un sito internet<br \/>\n<br type=\"_moz\" \/><br \/>\n<\/strong><\/div>\n<div>Sono essenzialmente due le modalit\u00e0 di pubblicazione di un sito internet: quella <strong>gratuita<\/strong>, tramite l&rsquo;utilizzo di una piattaforma altrui, oppure quella a <strong>pagamento<\/strong>, che si sviluppa tramite l&rsquo;acquisto di un nome a dominio e l&rsquo;adozione di un servizio di hosting per il web.<\/div>\n<div>Tra le piattaforme gratuite annoveriamo ad esempio wordpress.com o blogger.com.<\/div>\n<div>Nella maggior parte dei casi la caratteristica del servizio di hosting gratuito \u00e8 la <strong>mancata titolarit\u00e0 <\/strong>del nome di dominio che caratterizza il servizio web in capo al soggetto utilizzatore, che, invece, resta in capo alla societ\u00e0 che fornisce il servizio di hosting. La caratteristica dei siti web individuati da nomi di dominio in regime gratuito \u00e8 infatti quella di essere raggiungibili ad un indirizzo che comprende, nella sua versione alfanumerica, non solo il nome del dominio ma anche dell&rsquo;host (server) titolare dello stesso. Pertanto un sito web che in regime &ldquo;personalizzato&rdquo; sarebbe raggiungibile all&rsquo;indirizzo <i>www.sitointernet.com<\/i>, in modalit\u00e0 gratuita sar\u00e0 raggiungibile, ad esempio, all&rsquo;indirizzo <i>www.sitointernet.wordpress.com<\/i>.<\/div>\n<div>\nVolendo invece acquisire la titolarit\u00e0 effettiva del nome di dominio si dovr\u00e0 procedere (a costi che, nelle ipotesi pi\u00f9 semplici variano dai 20 ai 50 euro annui) alla registrazione del suo acquisto presso <strong>appositi<\/strong> <strong>registri<\/strong> che sono tenuti da appositi gestori a seconda dell&rsquo;estensione del Top Level Domain. Come sopra ricordato i domini &ldquo;.com&rdquo; sono gestiti dalla Verisign; in Italia i domini .it sono invece gestiti dal NIC.<\/div>\n<div>L&rsquo;utente del dominio si rapporta in maniera non diretta con l&rsquo;ente tenutario del registro, dovendo servirsi di appositi intermediari detti <i>registrar<\/i> (vedi ad esempio ARUBA).<\/div>\n<div>\u00c8 bene precisare che la registrazione a titolo oneroso di un dominio non \u00e8 equiparabile all&rsquo;acquisto del diritto di propriet\u00e0 a tempo indeterminato sullo stesso, come avverrebbe per una normale compravendita di un bene. L&rsquo;acquisto oneroso di un dominio procura all&rsquo;utente il solo diritto di utilizzazione del dominio stesso per un periodo di tempo determinato, prevalentemente a blocchi annuali; una volta scaduto il termine di utilizzazione, laddove non venga rinnovato, il dominio sar\u00e0 disponibile sul mercato, potendo essere acquistato da qualsivoglia soggetto terzo.<\/div>\n<div>Resta fermo peraltro che, pendente il periodo di utilizzo, il dominio sar\u00e0 di libera disponibilit\u00e0 dell&rsquo;utente titolare, potr\u00e0 essere venduto a terzi senza necessit\u00e0 di autorizzazioni e, a differenza di un dominio in hosting gratuito, il relativo sito potr\u00e0 essere sfruttato senza limiti ai fini della concessione di spazi per banner pubblicitari dai quali ricavare lucro.<\/div>\n<div>\u00c8 possibile altres\u00ec cambiare il <strong>registrar <\/strong>(ovvero l&rsquo;intermediario, la cui funzione \u00e8 stata sopra spiegata) del nome di dominio. Ci\u00f2 avviene tramite la richiesta di un codice di sblocco del dominio al registrar che si intende abbandonare. Tale richiesta dovr\u00e0 intervenire entro la scadenza annuale del dominio che si vuole trasferire. Ciascun <i>registrar<\/i>, nella massima autonomia, offre servizi di ogni livello e prezzo, dalla semplice registrazione di un nome a dominio alla realizzazione anche di siti web, alla fornitura di connettivit\u00e0 Internet, all&#8217;erogazione di servizi altamente specializzati. Ogni <i>registrar<\/i> stabilisce in autonomia anche i costi della registrazione dei domini e tutte le prassi e i processi per le operazioni di mantenimento degli stessi.<br \/>\n&nbsp;<\/div>\n<div><strong>Trasferimento di nome di dominio<br \/>\n<br type=\"_moz\" \/><br \/>\n<\/strong><\/div>\n<div>Si possono pertanto delineare due fattispecie traslative del nome di dominio: l&rsquo;una avente ad oggetto la titolarit\u00e0 dello stesso, che cambier\u00e0 intestatario pur rimanendo nell&rsquo;alveo del medesimo fornitore di hosting; l&rsquo;altra riguardante invece il trasferimento del dominio da un servizio di hosting all&rsquo;altro, con la procedura sopra descritta.<\/div>\n<div>Per quanto concerne le modalit\u00e0 attuative del trasferimento del nome di dominio da un utente all&rsquo;altro si segnala che abitualmente questo avviene a mezzo di moduli da compilare forniti dalle societ\u00e0 di hosting stesse.<\/div>\n<div>\nIl trasferimento o la <strong>cessione giuridica<\/strong> di un nome di dominio, quindi, \u00e8 <strong>differente <\/strong>dalle prassi di trasferimento o di cessione del nome dominio dal punto di vista <strong>tecnico<\/strong>. In molti casi la prassi operativa tecnica segue una fase di autorizzazione che discende da un contratto\/accordo tra le parti di cui una \u00e8 cedente o trasferente e l&rsquo;altra acquirente o ospitante.<\/div>\n<div>Per quanto riguarda infine la possibilit\u00e0 di un uso condiviso del dominio, attesa non la praticabilit\u00e0 di una formale intestazione a pi\u00f9 soggetti, si pu\u00f2 configurare sul piano dei rapporti interni tra le parti come partecipazione alle utilit\u00e0 e ai diritti patrimoniali che derivano dal dominio stesso.<br \/>\n&nbsp;<\/div>\n<div><strong>La tutela<br \/>\n<br type=\"_moz\" \/><br \/>\n<\/strong><\/div>\n<div>Sul piano della tutela dei diritti sul dominio, occorre distinguere se lo stesso abbia <strong>rilevanza commerciale<\/strong> o meno.<\/div>\n<div>Nel primo caso, il dominio pu\u00f2 corrispondere ad un marchio registrato, e si applica la normativa sui segni distintivi: la tutela del marchio, e del relativo dominio, prevale su altri domini che siano uguali o simili, se sussiste rischio di confusione nel mercato per identit\u00e0 o affinit\u00e0 del prodotto o del servizio connesso. Inoltre prevale anche in mancanza di tale identit\u00e0 o affinit\u00e0, qualora il marchio abbia una rinomanza tale per cui l&rsquo;uso fattone da altri costituisca un indebito vantaggio (art. 22 Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 cd Codice della propriet\u00e0 industriale). Se il dominio non \u00e8 stato registrato come marchio, pu\u00f2 considerarsi alla stregua dell&rsquo;insegna dell&rsquo;imprenditore e trova tutela se l&rsquo;uso altrui configura concorrenza sleale, anche se riferito a prodotti e servizi non affini o identici, in quanto sussista idoneit\u00e0 a creare confusione nel mercato.<\/div>\n<div>Nel secondo caso, la tutela del dominio passa attraverso quella del nome. Gli artt. 6 e 7 del nostro codice civile prevedono due azioni inibitorie: l&rsquo;azione di reclamo, per ottenere che tutti utilizzino un dato nome per identificare il suo legittimo titolare; e l&rsquo;azione di usurpazione contro terzi che indebitamente usino il nome altrui.&nbsp;<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mentre trasferire la titolarit\u00e0 di un dominio web segue regole tipiche, la tutela del diritto contro l&#8217;uso illegittimo di altri dipende dalla natura del servizio nell&rsquo;ambito del web e la disciplina applicabile andr\u00e0 individuata caso per caso. &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","footnotes":""},"categories":[202],"tags":[422],"class_list":["post-5220","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-come-fare-per","tag-newsletter-infonews-del-30-12-2016-n-4"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5220"}],"collection":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5220"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5220\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5727,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5220\/revisions\/5727"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5220"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5220"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5220"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}