{"id":5211,"date":"2016-06-30T00:00:00","date_gmt":"2016-06-29T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.2.57\/index.php\/2016\/06\/30\/home_n2_2016-4\/"},"modified":"2024-07-02T11:24:02","modified_gmt":"2024-07-02T09:24:02","slug":"home_n2_2016-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/2016\/06\/30\/home_n2_2016-4\/","title":{"rendered":"Diritto all&#8217;oblio"},"content":{"rendered":"<div class=\"post-content\"><p>Una delle pi\u00f9 belle definizioni del diritto all&#8217;oblio \u00e8 probabilmente questa di Guido Scorza: &ldquo;<i>il diritto a che nessuno riproponga nel presente un episodio che riguarda la nostra vita passata e che ciascuno di noi vorrebbe, per le ragioni pi\u00f9 diverse, rimanesse semplicemente affidato alla storia&rdquo;, <\/i>che si pu\u00f2 leggere nella sua intervista <i>Diritto all&#8217;oblio e diritto alla storia,<\/i> pubblicata in <a href=\"http:\/\/www.unacitta.it\/newsite\/altritesti.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>http:\/\/www.unacitta.it\/newsite\/altritesti.asp?id=213<\/strong><\/a><\/p>\n<div><b>Essere dimenticati<\/b><\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div>Come spesso avviene quando ci si occupa di nuove tecnologie, bench\u00e9 gli strumenti siano modernissimi e innovativi, i bisogni e gli interessi che le sottendono non sono affatto nuovi o sconosciuti: l&#8217;esigenza di essere dimenticati, o pi\u00f9 precisamente che un episodio poco edificante della nostra vita venga dimenticato, \u00e8 sempre esistita e non \u00e8 un caso, probabilmente, che alcune delle sentenze pi\u00f9 recenti che si sono occupate del problema si riferiscano a fatti di terrorismo a cui l&#8217;autore, spesso al termine di un percorso giudiziario e personale molto complesso e travagliato, non voleva pi\u00f9 essere accostato.<\/div>\n<div>La questione della ripubblicazione di notizie di cronaca, oramai passate ma riproposte in relazione a fatti pi\u00f9 recenti, e del suo conflitto con il diritto del singolo ad essere dimenticato s\u00ec \u00e8 posta ben prima dell&#8217;avvento della Rete e la giurisprudenza ha da tempo affermato che \u00e8 riconosciuto un &ldquo;diritto all&rsquo;oblio&rdquo;, cio\u00e8 il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia pu\u00f2 arrecare al proprio onore e alla propria reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualit\u00e0 e rinasca un nuovo interesse pubblico all&rsquo;informazione.<\/div>\n<div>Analogo principio \u00e8 stato applicato anche a personaggi che hanno avuto grande notoriet\u00e0.<\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div><b>L&rsquo;epoca del web<\/b><\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div>Se pertanto l&#8217;esigenza \u00e8 ben pi\u00f9 risalente dell&#8217;avvento di internet, il suo utilizzo amplifica e fa &ldquo;esplodere&rdquo; il problema: l&#8217;informazione nel web \u00e8 non stratificata nella stessa maniera a cui per secoli ci eravamo abituati: biblioteche ed emeroteche sono state sempre consultabili, ma prevedevano la necessit\u00e0 di un accesso fisico ai documenti, con conseguente bisogno di recarsi presso l&#8217;archivio, di una lunga e paziente ricerca, di impiego di tempo e attenzione per ritrovare esattamente quella pagina di giornale con la descrizione di quel determinato evento di cronaca, solo un vero e profondo interesse riuscivano a giustificare la profusione di tante risorse materiali ed intellettuali .<\/div>\n<div>La &ldquo;rete&rdquo; rende tutto estremamente semplice e immediato, pochi click e riappaiono articoli e fatti lontani nel tempo e nello spazio, stravolgendo i normali contrappesi &ndash; tempo, spostamenti fisici &#8211; che una ricerca storica presuppone; inoltre il web vive in un <i>eterno presente<\/i>, in cui la rapidit\u00e0 e la facilit\u00e0 di accesso alle informazioni rischia di far perdere al fruitore quella prospettiva storica dei fatti che permette di inserirli correttamente nel contesto in cui si sono svolti e che li rende proprio per questo maggiormente comprensibili.<\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div><b>Una convivenza da regolamentare<\/b><\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div>In questo mutato quadro fattuale come conciliare la memoria dell&#8217;informazione e il diritto all&#8217;oblio? Il diritto all&#8217;oblio confligge, infatti, con un altro importante diritto dell&#8217;individuo: il diritto all&#8217;informazione e alla libert\u00e0 di espressione; se un reato o una notizia sono considerati di interesse per la societ\u00e0 e per la completezza dell&#8217;informazione, i cittadini hanno diritto a che quella notizia resti comunque disponibile.<\/div>\n<div>Un prima risposta alle opposte esigenze l&#8217;ha fornita la sentenza di Cassazione del 5 aprile 2012, n. 5525, la quale nella scelta tra la cancellazione dalla <i>rete<\/i> o la contestualizzazione dell&#8217;informazione ha individuato il punto di mediazione proprio nella necessit\u00e0 di fornire il giusto contesto a chi accede alle informazioni,&nbsp; non si tratta quindi di sancire un&nbsp; diritto a dimenticare, ma del diritto a contestualizzare (banalmente corredando le pagine web di una data che consenta al lettore di comprendere il contesto temporale in cui si iscrive la notizia).<\/div>\n<div>\nAnche il Garante per la protezione dei dati personali fin dal 2009 aveva fornito alcune indicazioni circa le modalit\u00e0 con le quali gli interessati potessero fare opposizione al trattamento dei propri dati per motivi legittimi e soprattutto aveva riconosciuta come legittima l&#8217;aspirazione a che nei motori di ricerca <i>esterni<\/i> al sito dell&#8217;editore ove la notizia era pubblicata, non restino associate perennemente al proprio nominativo le notizie oggetto dell&#8217;articolo.<\/div>\n<div>Il Garante italiano, allo stesso modo che la Cassazione, non aveva stabilito la cancellazione della notizia, ma che la pagina web contenente i dati personali dell&#8217;interessato fosse tecnicamente sottratta alla diretta individuabilit\u00e0 tramite i pi\u00f9 utilizzati motori di ricerca esterni (c.d. fase di grabbing), facendo sostanzialmente gravare sull&rsquo;amministratore del sito web sorgente l&#8217;onere di non rendere facilmente indicizzabile la notizia attraverso i dati personali del soggetto che aveva chiesto di &ldquo;essere dimenticato&rdquo;.<\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div><b>Il caso &ldquo;Google Spain&rdquo;<\/b><\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div>Lo stretto legame tra il diritto all&#8217;oblio e la protezione dati personali \u00e8 stato recente affermato dalla Corte di giustizia Europea del 13 maggio 2014, c.d. Sentenza Google Spain o Costeja, la quale si \u00e8 occupata di una richiesta di blocco e cancellazione di dati personali richiesta ai sensi della direttiva europea 95\/46.<\/div>\n<div>Anche in questo caso&nbsp; il conflitto tra il diritto all&#8217;oblio e il diritto di cronaca viene risolto dalla Corte equilibrando i due diritti: nessun dato viene cancellato o rimosso dai server e, soprattutto, dai risultati delle ricerche, vengono solo oscurati i risultati delle ricerche fatte in base al nominativo della persona cui \u00e8 stato riconosciuto il diritto all&#8217;oblio, ma non i risultati, pertinenti lo stesso argomento, relativi ad altre chiavi di ricerca: ad esempio&nbsp; se Tizio ha commesso una rapina all&#8217;Ufficio postale di Feletto, ed a Tizio &ndash; per motivi meritevoli- viene riconosciuto il diritto all&#8217;oblio, i pi\u00f9 comuni motori di ricerca non potranno pi\u00f9 riportare nei risultati delle ricerche fatte a partire dal nome &ldquo;Tizio&rdquo; il fatto &ldquo;rapina all&#8217;Ufficio postale di Feletto&rdquo;; ma la ricerca sul fatto &ldquo;rapina all&#8217;ufficio postale di Feletto&rdquo; riporter\u00e0 ovviamente l&#8217;articolo completo anche con il nome di Tizio.<\/div>\n<div>\nSostanzialmente viene riconosciuto il diritto a che la deindicizzazione delle informazioni personali relative ad un determinato fatto di cronaca sia effettuata dal motore di ricerca e non dal gestore del sito web ove la notizia \u00e8 stata pubblicata<\/div>\n<div>La sentenza della Corte ha per\u00f2 creato un &ldquo;vuoto applicativo&rdquo;: chi e secondo quali regole pu\u00f2 chiedere l&#8217;applicazione del diritto all&#8217;oblio?<\/div>\n<div>La Corte ha di fatto demandato al motore di ricerca l&#8217;interpretazione dei casi e le relative decisioni ed \u00e8 per questo che \u00e8 in discussione un progetto di legge che faccia chiarezza su chi e quando possa chiedere la deindicizzazione dei propri dati.<\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div><b>I motori di ricerca<\/b><\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div>Un motore di ricerca \u00e8 uno strumento web che restituisce dei documenti corrispondenti ai risultati di una ricerca avviata attraverso una parola o una frase inserita dall&#8217;utente.<\/div>\n<div>Il <i>crawler <\/i>\u00e8 il componente del motore di ricerca che si occupa di &ldquo;scandagliare&rdquo; continuamente il web al fine di individuare la pubblicazione di nuovi contenuti, di indicizzarli, raccoglierli e memorizzarli temporaneamente per fornire, su richiesta dell&#8217;utente, le informazioni presenti in tali documenti. Questo componente rileva anche quando le informazioni esposte su una pagina, gi\u00e0 indicizzata in precedenza, vengono aggiornate.<\/p>\n<p>In seguito alle continue scansioni del web, i contenuti inseriti nell&#8217;indice (utilizzato poi, successivamente, per la composizione dei risultati mostrati in risposta a qualsiasi genere d&#8217;interrogazione) vengono mantenuti quanto pi\u00f9 possibile aggiornati da parte del motore di ricerca.<\/p><\/div>\n<div>Quindi, in sintesi, un motore di ricerca svolge le seguenti funzioni:<\/div>\n<ul>\n<li>scansione continua del web<\/li>\n<li>costruzione ed aggiornamento costante dell&#8217;indice dei risultati<\/li>\n<li>calcolo dell&#8217;importanza (tecnicamente chiamata <i>ranking<\/i>) di ciascuna pagina contenente un risultato<\/li>\n<li>presentazione dei risultati all&#8217;utente<\/li>\n<\/ul>\n<div>L&#8217;indicizzazione delle pagine web pu\u00f2 avvenire in due modalit\u00e0: manualmente da parte del webmaster (cio\u00e8 da parte dell&#8217;utente che amministra un sito web) sia automaticamente da parte del <i>crawler.<\/i><\/div>\n<div>\nLa procedura pi\u00f9 immediata per fare in modo che i propri dati <b>(nome e cognome) siano rimossi dai risultati forniti da un motore di ricerca<\/b>, \u00e8 quella di contattare il gestore del sito ove i propri riferimenti sono pubblicati, naturalmente qualora ci\u00f2 sia possibile, e richiederne la rimozione (oppure, ove possibile, effettuarla in proprio cancellando o modificando l&#8217;account). Quando il webmaster (cio\u00e8 colui che amministra tale sito web) avr\u00e0 provveduto a tale rimozione, non appena il <i>crawler<\/i> del motore di ricerca torner\u00e0 ad indicizzare la medesima pagina, le informazioni rimosse (quindi ad esempio il proprio nome e cognome) dovrebbe immediatamente scomparire dai risultati delle ricerche.<\/div>\n<div>Il condizionale \u00e8 dovuto al fatto che i motori di ricerca, per ridurre i tempi di risposta alle interrogazioni utente, mantengono per un certo tempo i dati delle interrogazioni in una memoria temporanea (chiamata <i>cache<\/i>) che periodicamente viene aggiornata. In questo caso due sono le possibilit\u00e0: si attende il tempo necessario al <i>refresh <\/i>(cio\u00e8 al rinnovo) della cache (un tempo breve ma non individuabile a priori perch\u00e9 configurato dal gestore del motore di ricerca) sia forzarne l&#8217;aggiornamento attraverso delle procedure individuabili sul sito del fornitore del motore.<\/div>\n<div>\nDa marzo 2016, Google utilizza la geolocalizzazione per restringere l&#8217;accesso alle pagine de-indicizzate (delisted) su tutti i propri domini di ricerca (quali ad esempio google.fr, google.co.uk, google.de, ecc. incluso google.com) quando l&#8217;accesso avviene dal paese del soggetto che ne ha chiesto la de-indicizzazione. Questo significa che quelle pagine non saranno pi\u00f9 accessibili dagli utenti che utilizzano quelle estensioni del motore di ricerca, ma lo saranno ancora per le altre versioni di Google.<\/div>\n<div>Da parte sua Google si \u00e8 impegnata a de-indicizzare da tutte le sue estensioni le risorse (pagine o URL) di cui si chiede la de-indicizzazione ma limitatamente agli accessi fatti dal paese da cui \u00e8 stata fatta la richiesta di de-indicizzazione.&nbsp; Questo significa che gli utenti degli altri paesi dell&#8217;Unit\u00e0 Europea saranno ancora in grado di visualizzare questi risultati cos\u00ec come i motori di ricerca di questi paesi continueranno a indicizzare quelle informazioni.<\/div>\n<div>Per richiedere la de-indicizzazione di informazioni dal motore di ricerca Google, \u00e8 necessario compilare l&#8217;apposito modulo online, che si trova su <b><a href=\"https:\/\/www.google.com\/transparencyreport\/removals\/europeprivacy\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.google.com\/transparencyreport\/removals\/europeprivacy\/<\/a><\/b><\/div>\n<div>corredandolo di copia del documento di identit\u00e0, ma la decisione se ottemperare o meno alla richiesta \u00e8 del motore di ricerca a meno di non rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea.<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come spesso avviene quando ci si occupa di nuove tecnologie, bench\u00e9 gli strumenti siano modernissimi e innovativi, i bisogni e gli interessi che le sottendono non sono affatto nuovi o sconosciuti.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","footnotes":""},"categories":[203],"tags":[420],"class_list":["post-5211","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-di-cosa-parliamo-quando-parliamo-di","tag-newsletter-infonews-del-30-06-2016-n-2"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5211"}],"collection":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5211"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5211\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5718,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5211\/revisions\/5718"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}