VenerdĂŹ, 4 Ottobre 2024

Gudice Principale

Le aste hanno finito per influenzare la nostra vita quotidiana. Chiunque, dai piccoli consumatori fino ai grandi investitori, utilizza ormai abitualmente procedure di asta per vendere o acquistare ogni genere di bene, materiale o immateriale. Il sistema telematico nelle sue varie forme rappresenta effettivamente il più̀ efficace strumento di vendita idoneo per equilibrare i diversi interessi delle parti?

Ritengo che, un po’ come per tutte le cose, anche le vendite telematiche abbiano i loro pro e contro. Sicuramente la vendita telematica “pura” (sia sincrona ex art. 21 DM 32/2015 sia asincrona ex art. 24 che mista ex art. 22) garantisce maggiormente la privacy degli offerenti e la riservatezza dei concorrenti, evitando il contatto diretto tra i medesimi e, di conseguenza, il rischio di alterazioni della gara, di condizionamenti nello svolgimento della medesima. Aumenta altresĂŹ, col sistema telematico, la platea dei possibili partecipanti; non essendo necessaria la presenza fisica presso il Tribunale ovvero lo studio professionale del delegato alla vendita per il deposito dell’offerta e per effettuare i rilanci in caso di gara, si può partecipare facilmente ad un’asta per un immobile sito in Firenze dalla propria casa di Milano.

I maggiori ostacoli sono invece, probabilmente, dovuti alle difficoltĂ  operative nella redazione e presentazione della domanda di partecipazione all’asta, problematicitĂ  connesse principalmente all’inesperienza nell’utilizzo del computer e di sistemi digitali e alla minore dimestichezza nell’utilizzo della PEC e della firma digitale. Per la presentazione di offerte mediante il Portale delle Vendite Pubbliche, difatti, occorre un tasso di “alfabetizzazione telematica” non ancora compiutamente e uniformemente diffuso sul territorio nazionale.

L’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Firenze, come noto, nonostante i giĂ  menzionati limiti ha ritenuto di optare immediatamente per la vendita telematica c.d. sincrona, escludendo la possibilitĂ  di utilizzare il sistema misto (acquisizione di offerte sia cartacee che telematiche): questo proprio perchĂŠ si è temuto che il doppio binario avrebbe unicamente rallentato il necessario processo di modernizzazione a cui il sistema delle aste, con l’introduzione del mezzo telematico, tende. E, del resto, i criteri orientativi della scelta del GE per una determinata modalitĂ  di vendita devono rispondere ai principi che sottendono il procedimento di espropriazione forzata: efficacia, efficienza e rapiditĂ . In altri termini, il Giudice è tenuto a valutare l’impatto della suddetta scelta sulla possibilitĂ  di vendita del compendio pignorato nel minor tempo ed al maggior prezzo possibile – sulla scorta di un giudizio prognostico – che consenta la maggior affluenza possibile di partecipanti al singolo tentativo di vendita.

Ritengo, ad ogni buon conto, che superata la prima fase di adattamento funzionale, i benefici per i partecipanti e per il sistema delle EEII nel suo complesso saranno certamente superiori rispetto a quelli offerti dal metodo classico di vendita coattiva.

Quali criticità̀ o problematiche in genere ha ravvisato nel passaggio dal sistema tradizionale di svolgimento delle aste disciplinate dal Codice di procedura civile a quello delle vendite telematiche introdotto con il D.M. 32 del 2015?

Dal punto di vista tecnico-giuridico le due normative non si devono contrapporre quanto piuttosto completare e conciliare tra di loro. Il sistema delle aste disciplinato dal Codice di procedura civile, con i suoi principi di base, rimane di fondamentale importanza anche alla luce del D.M. 32/2015 che ne regolamenta gli aspetti propriamente tecnici. Per quanto riguarda le problematiche riscontrate, come anticipato, esse si ravvisano nel fatto che, a distanza di ormai sei anni dal DM indicato, gran parte dei partecipanti non ha ancora acquisito dimestichezza con il complesso telematico. Dalle prime esperienze applicative – che si traducono per il Giudice dell’esecuzione nella risoluzione di ricorsi ex art. 591-ter cod. proc. civ. – emergono frequentemente talune criticitĂ : basti pensare agli errori materiali nella compilazione della domanda o nell’inserimento degli allegati, all’omesso pagamento del bollo digitale, alla presentazione dell’offerta da parte di un terzo c.d. presentatore, all’invio del pacchetto digitale corretto alla PEC del Ministero. Tutte situazioni che solo l’esperienza ci aiuterĂ  a risolvere al meglio.

Se fosse nei panni del legislatore come interverrebbe nel miglioramento dell’attuale impianto normativo?

Numerosi sono i profili problematici che necessiterebbero di un intervento del Legislatore, anche se in questi ultimi anni qualcosa sicuramente è stato fatto per l’implementazione del sistema delle aste pubbliche e dell’efficienza del settore delle esecuzioni immobiliari in generale.

Uno degli profili maggiormente trascurati a livello legislativo, a mio parere, è il giudizio di divisione endo-esecutiva, che necessiterebbe di una disciplina sua propria e/o comunque di un migliore e completo raccordo con la procedura esecutiva da cui gemma. Altri istituti che meriterebbero un restyling sono poi certamente la conversione del pignoramento in relazione alla possibilità di intervento, le controversie distributive e, da ultimo, la disciplina della custodia.

Pasqualina Principale è Giudice esecuzione, Esecuzioni immobiliari presso la Terza sezione civile del Tribunale di Firenze.